I minori fuggiti dall’Ucraina con i propri familiari o da soli devono usufruire di tutte le misure che li mettano in una situazione di sicurezza. La Rete giudiziaria civile dell’Unione europea ha predisposto una scheda informativa (05052022_it), di carattere pratico, per assicurare la protezione dei minori, privati del proprio ambiente familiare, in situazione di conflitto armato. Nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile sono stati forniti chiaramenti sull’articolo 8 del regolamento UE n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che sarà sostituito, dal 1° agosto 2022, dal regolamento n. 2019/1111, nonché sull’articolo 13 che prevede una competenza fondata sulla presenza del minore nei casi di rifugiati o minori sfollati a causa di disordini nel Paese. La Rete chiarisce che, se prima dello sfollamento il minore risiedeva in un Paese terzo come appunto l’Ucraina, dovrebbe essere applicato l’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori che attribuisce la competenza alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio i minori si vengono a trovare a causa del trasferimento. Sulla legge applicabile alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, è richiamato l’art. 16 della Convenzione dell’Aja che porta all’applicazione della legge ucraina per i minori che risiedevano abitualmente in quel Paese. Per quanto riguarda le misure già adottate in Ucraina, queste dovranno essere riconosciute in modo automatico in altri Stati contraenti, senza particolari formalità.
Il Primo ministro ucraino ha lanciato un appello sul divieto di adozione intestatale di bambini ucraini (Call_UA_children_EU_en).
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