Ritardi, annullamento di un volo transnazionale, mancata assistenza ai passeggeri, con successiva controversia complicata dall’individuazione del giudice competente. A fornire gli elementi utili per stabilire l’autorità giurisdizionale alla quale rivolgersi è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 7 novembre nella causa C-213/18 (C-213:18). Il rinvio pregiudiziale d’interpretazione è stato sollevato dal Tribunale di Roma al quale si erano rivolti alcuni passeggeri in partenza da Fiumicino con destinazione Corfù. La compagnia EasyJet, con sede legale nel Regno Unito, aveva annullato il volo spostandolo al giorno successivo, senza fornire assistenza ai passeggeri. Anche il volo di rientro era partito in ritardo. Tuttavia, EasyJet sosteneva la mancanza di competenza giurisdizionale del giudice italiano che, prima di decidere, ha sollevato un quesito a Lussemburgo. Prima di tutto, la Corte Ue ha accertato l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale precisando che, accanto al titolo generale di giurisdizione di cui all’articolo 3 che attribuisce la competenza al giudice del domicilio del convenuto, grazie all’articolo 7, che si occupa dei fori alternativi, è possibile rivolgersi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita. Di conseguenza, per la Corte la domanda di compensazione pecuniaria e l’azione diretta ad ottenere il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati fissati dal regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, può essere presentata, oltre che al giudice del domicilio del convenuto, al “giudice nella cui circoscrizione si trovino il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati nel contratto”.
Per il risarcimento di un danno supplementare che rientra nella Convenzione di Montreal sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, la Corte di giustizia ha rilevato che le disposizioni della Convenzione di Montreal costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, quindi, la stessa Corte è “competente ad interpretare tali disposizioni, nel rispetto delle norme di diritto internazionale che vincolano l’Unione”. Pertanto, in base all’articolo 33, l’attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”. Con un possibile effetto negativo ossia che il passeggero possa essere costretto a rivolgersi a due diversi giudici per le due diverse istanze, la prima basata sul regolamento n. 261/2004 e l’altra sulla Convenzione di Montreal, tenendo presente che l’articolo 33 di tale ultimo atto si occupa non solo della ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati, ma anche della “ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati”.
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