Le autorità fiscali degli Stati membri devono poter accedere più facilmente alle informazioni in materia di antiriciclaggio. In questa direzione, è stata adottata la direttiva 2016/2258 del 6 dicembre che modifica la 2011/16/Ue (riciclaggio) e che dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2017. Un sistema che porterà al miglioramento nell’attuazione della direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la 2006/70/CE. Nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è previsto che l’accesso ai dati personali avvenga garantendo l’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. La modifica principale riguarda l’articolo 22 della direttiva 2011/16, con l’aggiunta di un comma in base al quale, “al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa… gli Stati membri dispongono per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13,30,31 e 40 della direttiva 2015/849”. Per quanto riguarda la direttiva 2015/849 va ricordato che la legge di delegazione europea 2015, all’articolo 15, ha stabilito i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/riciclaggio-di-denaro-accesso-ai-registri-online-anche-ai-giornalisti-investigativi.html
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