Con la sentenza Werynski (causa C-283/09, testi), depositata il 17 febbraio 2011, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito da un lato le modalità di assunzione di testimonianze in uno Stato membro in base al regolamento n. 1206/2001/Ce sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale e, dall’altro lato, le questioni collegate all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nei casi di rinvii pregiudiziali nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile. Per quanto riguarda il regolamento n. 1206/2001, i giudici Ue hanno precisato che nei casi in cui le autorità giudiziarie di uno Stato membro chiedano a quelle di un altro Paese Ue di procedere all’audizione di un testimone, lo Stato richiesto non può condizionare l’assunzione di una testimonianza al previo versamento di un anticipo o al rimborso dell’indennità corrisposta ai testi dovuta in base al diritto dello Stato richiesto. L’articolo 18 del regolamento, infatti, è esplicito nello stabilire che non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese all’autorità giudiziaria richiedente.
Per le questioni riguardanti il rinvio pregiudiziale, i giudici Ue, a fronte delle eccezioni della Commissione europea secondo la quale il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile perché presentato da un giudice di primo grado, hanno precisato che, dal 1° dicembre 2009, l’articolo 68 del Trattato Ce è stato abrogato e quindi è venuto meno il limite in base al quale la domanda pregiudiziale nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile poteva essere avanzata solo dai giudici di ultimo grado. Per la Corte, invece, a partire dall’entrata del Trattato di Lisbona, che ha rimosso questo limite, la domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata da una giurisdizione di grado inferiore, anche se la domanda è stata depositata prima del 1° dicembre 2009.
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