Arbitrato commerciale internazionale: i giudici Usa intervengono sulla possibilità di equiparare l’invio di email allo scambio di lettere secondo la Convenzione di New York

La Corte di appello per il terzo circuito interviene, con la sentenza depositata il 3 novembre 2022, nel caso Jiangsu Beier Decoration Materials contro Angle World (n. 21-3143, Cina arbitrato) chiarendo i criteri necessari ad accertare la validità di un accordo attributivo di competenza alla China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). La controversia riguardava un agente di distribuzione esclusivo per gli Stati Uniti di prodotti di un’azienda cinese la quale sosteneva che non le erano stati corrisposti gli importi dovuti per un totale di 1,3 milioni di dollari. Le due aziende avevano firmato un memorandum d’intesa sulle somme da corrispondere con l’indicazione di una clausola arbitrale. Tuttavia, successivamente, il produttore cinese aveva inviato un accordo rivisto nel quale si indicava come organo competente a risolvere la controversia la China International Economic and Trade Arbitration Commission. L’agente distributore non aveva firmato questo nuovo testo, ma l’azienda cinese aveva avviato l’azione dinanzi alla CIETAC che si era dichiarato competente in base al Memorandum di luglio in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980, disponendo che il distributore avrebbe dovuto pagare le somme dovute. L’azienda cinese aveva poi cercato di fare eseguire il lodo negli Stati Uniti in base alla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In un primo tempo, la richiesta era stata respinta dalla Corte distrettuale della Pennsylvania secondo la quale non era stato dimostrato che la Angle World aveva prestato il consenso all’arbitrato. Diversa la conclusione della Corte di appello, che ha annullato l’ordinanza con la quale era stata respinta l’esecuzione del lodo arbitrale perché il tribunale di primo grado non aveva considerato talune disposizioni della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata il 10 giugno 1958. Dopo un approfondito esame della Convenzione, la Corte di appello giunge alla conclusione che non è stato adeguatamente considerato se, ai fini della Convenzione, lo scambio di email tra le parti possa essere equiparato a uno scambio di lettere ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di New York, né i giudici di primo grado hanno spiegato per quali motivi lo scambio di mail non era sufficiente a dimostrare l’assenso al Memorandum of Understanding. Di qui l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio alla Corte distrettuale.

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