Il Parlamento europeo ha dato il via libera, nella plenaria del 20 maggio, con la risoluzione P8_TA-PROV(2015)0203 P8), al regolamento sulle procedure d’insolvenza (rifusione) che modifica il regolamento n. 1346/2000 (insolvenza). Gli eurodeputati, constatata la conformità alla posizione del Consiglio, hanno approvato il nuovo testo, costituito da 92 articoli e 3 allegati, che sarà pubblicato a breve e che si propone di modernizzare il quadro giuridico, favorendo un sistema incentrato sulla ristrutturazione e non sulla liquidazione, per fornire, in particolare agli imprenditori, un’altra opportunità. Tra le novità più significative l’ampliamento dell’ambito di applicazione alle procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide, ai procedimenti di ristrutturazione del debitore quando sussiste solo una probabilità di insolvenza, alle procedure in cui il debitore mantiene ancora il controllo dei suoi beni, di remissione del debito e che autorizzano alla sospensione temporanea delle azioni di esecuzione promosse dai singoli creditori. Con regole che puntano a evitare il forum shopping e il trasferimento di beni per ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori. Resta fermo, come titolo principale attributivo della giurisdizione, il centro degli interessi principali del debitore, ma il regolamento chiarisce che tale luogo è quello è in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, recependo così il contenuto della sentenza Eurofood. Per le società e le persone giuridiche si presume “che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale”. Se, però, la sede legale è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza, la presunzione cade. Nel segno della gestione efficiente della massa fallimentare e per favorire il coordinamento tra procedura principale e secondaria, sono fissate due situazioni specifiche che consentiranno al giudice adito per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza, su richiesta dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, di rinviare o rifiutare l’apertura della procedura. Nuove regole anche per le procedure d’insolvenza di società facenti parte di un gruppo.
Il regolamento supera, poi, l’anello debole del vecchio testo, favorendo la trasparenza e la maggiore pubblicità. In questa direzione, gli Stati saranno obbligati a istituire registri fallimentari interconnessi e accessibili gratuitamente dagli operatori dei diversi Stati membri utilizzando il sito https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-en.do, già operativo per alcuni Paesi. In fase sperimentale, infatti, sul portale sono già disponibili i registri di sei Stati che da luglio 2014 hanno dato il via all’iniziativa. Il regolamento fa salvi i sistemi nazionali che prevedono un’annotazione in pubblici registri. Di conseguenza, se i beni immobili del debitore si trovano in uno Stato membro la cui legge prevede l’annotazione nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato dovranno assicurare l’annotazione.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicata-la-posizione-del-consiglio-sul-regolamento-sulle-procedure-dinsolvenza.html.
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