La Commissione europea ha respinto, con decisione 2018/517 del 21 marzo, la richiesta di registrazione d’iniziativa dei cittadini “Amici britannici, restate con noi nell’UE” (decisione). Un esito scontato perché rispetto alla decisione degli Stati di recedere, di cui all’articolo 50 del Trattato Ue, le istituzioni dell’Unione non possono adottare atti per bloccare l’uscita. Come sottolineato dalla Commissione “nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridicio inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del TUE”. L’oggetto della proposta si fondava sul fatto che la consultazione sulla Brexit del 2016 “non era un plebiscito dall’esito vincolante, bensì semplicemente un referendum popolare volto a permettere al parlamento nazionale di ponderare la posizione delle popolazioni britanniche al momento”.
Ieri, poi, la Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione (COM(2018)157, COM-2018-157-F1-IT-MAIN-PART-1) sull’applicazione del regolamento n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini dal quale risulta che vi è stato un calo delle richieste di registrazione respinte dalla Commissione (2 su 17 a fronte delle 20 su 51 dal 20012 al 2015). Due iniziative inizialmente respinte sono state registrate per decisione del Tribunale che, invece, in 4 casi ha confermato il no alla registrazione.
Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/iniziativa-dei-cittadini-pubblicato-il-regolamento-delegato.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicata-la-relazione-sulliniziativa-dei-cittadini-europei.html
Piero
aprile 2, 2018Complimenti per gli articoli sempre precisi e documentati!