Alla Cassazione la questione sul giudice competente per il mantenimento di un minore residente all’estero

Saranno le Sezioni Unite a risolvere la questione relativa alla giurisdizione del giudice italiano sulle domande sul mantenimento di un figlio minore di doppia cittadinanza (italiana e russa, con residenza abituale in Russia) e sulla ripartizione dei costi delle spese straordinarie. Con ordinanza interlocutoria n. 7103, depositata il 3 marzo 2022 (ordinanza), la Prima sezione civile ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire le questioni sulla giurisdizione a fronte di un decreto della Corte di appello che aveva escluso l’applicabilità del principio della giurisdizione del giudice dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata e resa esecutiva con legge 18 giugno 2015 n. 101, proprio perché l’art. 4 dispone che sono esclusi dall’ambito della Convenzione gli obblighi degli alimenti. Il giudice russo aveva già deciso sulla responsabilità genitoriale affidando e collocando il figlio presso la madre. La donna aveva presentato le domande indicate dinanzi al Tribunale di Roma, che aveva escluso la propria giurisdizione. La Corte di appello, invece, come detto, aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano per le domande sulla determinazione dell’assegno mensile e sulla ripartizione dei costi dovuti alle spese straordinarie e, di conseguenza, il marito aveva impugnato il decreto in Cassazione. La Prima sezione civile ha chiamato in aiuto le Sezioni Unite per chiarire se il giudice italiano abbia la giurisdizione rispetto alle domande della donna, limitatamente alla richiesta sul mantenimento e sulle prestazioni “in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario”, malgrado il figlio avesse la residenza abituale in Russia. La Suprema Corte, quindi, dovrà affrontare le questioni relative all’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (sostituita da quella del 1996) e dell’articolo  42 della legge n. 218/1995.

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