La Commissione europea si prepara a presentare una proposta di direttiva per modificare la 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepita in Italia con Dlgs n. 231/2007. Con quest’obiettivo Bruxelles ha dato il via a una consultazione pubblica alla quale possono partecipare i soggetti e le organizzazioni interessate presentando osservazioni entro il 13 giugno 2012 a quest’indirizzo MARKT-AML@ec.europa.eu. Intanto, nella relazione dell’11 aprile 2012 sullo stato di attuazione della terza direttiva (COM(2012)168, 20120411_report_it), la Commissione ha messo in risalto i problemi derivanti dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette soprattutto con riguardo alle professioni legali. La direttiva, infatti, obbliga notai, avvocati e altri professionisti legali a segnalare le operazioni sospette, ma ammette la possibilità per gli Stati di prevedere un’esclusione per i professionisti impegnati in compiti di difesa o di rappresentanza in giudizio. Tutti gli Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità ma non è stato precisato in quali casi la comunicazione debba prevalere sulla riservatezza nei confronti del cliente. Chiaro che, come sottolineato dalla stessa Corte di giustizia Ue (causa C- 305/05) gli obblighi di segnalazione si applicano solo nel caso di assistenza in operazioni finanziarie o immobiliari. Attività che – osserva Bruxelles – per loro natura “si situano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un processo equo”. L’esenzione dall’obbligo di segnalazione scatta anche se il professionista legale, che opera nell’ambito di un’operazione immobiliare, è chiamato ad assistere e rappresentare il cliente. Poche, però, le segnalazioni delle operazioni sospette da parte delle professioni non finanziarie, avvocati in testa. “L’insufficiente livello di segnalazione in alcune giurisdizioni – precisa Bruxelles – rimane un problema”. Intanto i rappresentanti degli avvocati hanno chiesto di applicare “gli obblighi di adeguata verifica della clientela entro tempi ragionevoli e non sempre all’inizio del rapporto d’affari come richiesto dall’articolo 7”.
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