Aiuti di Stato: pubblicato il regolamento Ue sulle procedure e sulle esenzioni nelle notificazioni

 

Dal 20 agosto scattano le nuove regole sul sistema degli aiuti di Stato nell’Unione europea. Con cambiamenti soprattutto nell’approccio generale che, da un lato, permette poteri d’indagine più incisivi alla Commissione europea e, dall’altro lato, limita gli interventi ai casi in cui gli effetti dannosi degli aiuti di Stato siano rilevanti. Il nuovo quadro legislativo è disegnato dal regolamento del 22 luglio n. 734 regolamento di procedurache modifica il n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato Ce (sostituito dal 108 del Trattato di Lisbona) e dal regolamento n. 733 che modifica il 994/98 sull’individuazione degli aiuti di Stato orizzontali (regolamento di abilitazione, aiuti di stato orizzontali). Con l’obiettivo di modernizzare il sistema di controllo e favorire interventi più mirati ai casi che hanno maggiori effetti distorsivi sul mercato unico. Un restyling necessario soprattutto per la crisi economica e finanziaria che ha spinto il Consiglio Ue e il Parlamento ad ampliare le deroghe sul divieto di aiuti di Stato e, al tempo stesso, ad attribuire più poteri alla Commissione per i casi che hanno un’ampia incidenza distorsiva sul mercato. In questa direzione, il regolamento n. 734 prevede un intervento dell’esecutivo solo quando la concessione degli aiuti di Stato procura restrizioni o distorsioni rilevanti alla concorrenza nel mercato interno in diversi Stati membri. Nel segno di interventi effettivi e tempestivi, il nuovo testo legislativo modifica la prescrizione dell’azione della Commissione che passa da 10 a 3 anni, con decorrenza del termine dal giorno in cui è commessa l’infrazione. Con il taglio netto sui tempi di prescrizione, le imprese potranno usufruire di maggiore certezza anche sul futuro della propria attività, libere dalla spada di Damocle della restituzione degli aiuti. Cambiamenti anche nella procedura di denuncia per assicurare trasparenza all’iter di indagine. Le parti interessate che si rivolgono alla Commissione saranno tenute a depositare un’apposita denuncia formale compilando il modulo predisposto a Bruxelles. Non basta più, quindi, solo un’informazione alla Commissione. L’introduzione dell’obbligo di una denuncia formale mira a frenare la proliferazione di denunce usate strumentalmente che hanno finito per paralizzare o ritardare l’attività della Commissione prima tenuta a svolgere inchieste su ogni presunta violazione delle regole Ue sugli aiuti di Stato. Il nuovo sistema, invece, consente alla Commissione di non intervenire obbligatoriamente in ogni caso. Cambiano poi gli strumenti a disposizione della Commissione per ottenere informazioni, con un evidente ravvicinamento alla legislazione antitrust. Con il nuovo regolamento, infatti, Bruxelles, per raccogliere informazioni di mercato, è autorizzata a rivolgersi anche a soggetti diversi dallo Stato membro interessato con la possibilità di applicare ammende in caso di informazioni inesatte o fuorvianti che non potranno superare l’1% del fatturato totale realizzato nell’esercizio sociale precedente. Le penalità di mora non andranno oltre il 5% del fatturato medio giornaliero.

 

Svolta, poi, nei rapporti con le giurisdizioni nazionali. Per la prima volta è  riconosciuto il diritto degli organi nazionali di ottenere informazioni da Bruxelles. Ma il dialogo funziona anche in senso inverso. La Commissione europea, infatti, potrà presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e, su autorizzazione del giudice nazionale, anche osservazioni orali.

Il regolamento n. 733 interviene, invece, ad ampliare le esenzioni dall’obbligo di notifica che grava sugli Stati in materia di aiuti. Una decisione presa per favorire la crescita e consentire alle imprese di fronteggiare la crisi economica. Tra le novità, l’eliminazione dell’obbligo di notifica degli aiuti a favore dell’innovazione e, per gli aiuti in caso di danni provocati da calamità naturali, esenzione non solo se concessi a piccole e medie imprese, ma anche a grandi imprese.

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