Aiuti di Stato “de minimis”: dal 1° gennaio le nuove regole Ue

Con l’adozione del regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (aiuti) e del n. 1408/2013 (settore agricolo) relativo al settore agricolo è stato completato il piano di modernizzazione degli aiuti di Stato avviato dalla Commissione europea con la comunicazione dell’8 maggio 2012. Le nuove regole sugli aiuti “de minimis” si applicheranno dal 1° gennaio 2014. Il regolamento, che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese, stabilisce che l’esenzione dall’obbligo di previa notificazione alla Commissione europea scatta se l’importo non supera i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (il massimale scende a 100.000 per le imprese che operano nel trasporto merci su strada). Per una maggiore chiarezza rispetto alla precedente disciplina contenuta nel regolamento n. 1998/2006 oggi abrogato, è stata esplicitata, nel nuovo testo, la nozione di impresa: il preambolo, infatti, rinvia alla definizione consolidata della Corte di giustizia Ue in base alla quale le entità controllate, anche in via di fatto, devono essere considerate come un’impresa unica.

Per migliorare il sistema di controllo che in passato ha mostrato molte falle, il regolamento n. 1407 chiede agli Stati di istituire un registro centrale degli aiuti de minimis con tutte le informazioni relative a questa tipologia di supporto concessa dagli Stati membri, incluse le autorità locali. Se lo Stato istituisce un simile registro potrà sottrarsi agli adempimenti burocratici previsti dal sistema di controllo predisposto dall’articolo 6. In base a questa norma, infatti, se il registro non è attivo, gli Stati dovranno inviare una notificazione alle imprese, richiamando il regolamento in esame e dovranno richiedere ai beneficiari una dichiarazione in forma scritta o elettronica, relativa ad altri aiuti ricevuti anche con riferimento ai due esercizi finanziari precedenti.

Stessa impostazione, ma diversi importi anche per il settore agricolo. Il regolamento n. 1408/2013, in vigore sempre dal 1° gennaio, stabilisce che alle imprese che operano nel settore agricolo non possano andare importi in forma di aiuti superiori ai 15.000 euro. Diverso il calcolo per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli. In questo settore, infatti, il regolamento, nell’allegato, stabilisce le quote complessive di aiuti de minimis che ogni Stato potrà destinare alle imprese di produzione. Per l’Italia sono stati previsti poco più di 475mila euro, con somme più consistenti attribuite alla Francia (oltre 722mila euro) e alla Germania (più di 522mila).

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/aiuti-di-stato-pubblicato-il-regolamento-ue-sulle-procedure-e-sulle-esenzioni-nelle-notificazioni.html

2 Risposte
  • Angelo
    gennaio 8, 2014

    Non vorrei sbagliarmi ma credo che si sia fatta un po’ di confusione trattando “imprese che operano nel settore agricolo” e “imprese di produzione primaria di prodotti agricoli” come due cose differenti ed attribuendo un importo massimo di aiuti differente per ognuna delle 2: L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari; i 475mila euro di cui si scrive, dovrebbero essere, invece, 475 Milioni di euro che rappresentano il limite nazionale degli aiuti «de minimis» concessi dall’Italia alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari.

    Saluti

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