Mentre Parlamento e Governo italiano continuano a ignorare la necessità di adottare il Codice dei crimini internazionali, già pronto da tempo (il 31 maggio 2022 i presidenti della Commissione istituita per redigere il progetto di Codice di crimini internazionali, Fausto Pocar e Francesco Palazzo hanno trasmesso il testo all’allora ministra della giustizia Marta Cartabia), nel resto del mondo, istituzioni internazionali e Stati hanno ben presente la necessità di predisporre un quadro normativo adeguato per non lasciare impuniti i crimini. In questa direzione, Eurojust, attraverso il Network sul genocidio, ha presentato un rapporto per verificare con quali modalità gli Stati hanno attuato sul piano interno il crimine di aggressione (Genocide Network- Eurojust). L’analisi, d’altra parte, è apparsa necessaria tenendo conto che la Corte penale internazionale non ha competenza nel caso dell’aggressione russa all’Ucraina. In particolare – precisa Eurojust – l’intento è di verificare se le autorità giurisdizionali nazionali possono esercitare, laddove prevista, la giurisdizione universale, nei casi di crimine di aggressione, in modo analogo ai casi di crimini di guerra, contro l’umanità e genocidio. Chiarita la nozione di aggressione in base al diritto internazionale e analizzata la formulazione stabilita nel corso della Conferenza di Kampala del 2010, che ha portato all’emendamento dello Statuto della Corte penale internazionale, nel rapporto, sono approfondite le legislazioni nazionali degli Stati membri e dell’Ucraina. Inoltre, Eurojust valuta la proposta di istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione prospettata dal giurista Philippe Sands e l’attività dell’International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA), una sorta di “judicial hub” che coopera con le squadre investigative comuni costituite tra Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Ucraina, con il supporto di Eurojust.
Il rapporto non affronta la questione dell’immunità dei Capi di Stato che ordinano l’aggressione limitandosi a verificare gli orientamenti seguiti dai legislatori nazionali e ad accertare se gli Stati hanno dato attuazione all’articolo 8 bis dello Statuto di Roma. Dall’analisi risulta che, tra i 21 Stati membri dell’Unione europea che hanno ratificato gli emendamenti di Kampala, cinque Paesi (Belgio, Irlanda, Spagna, Italia e Slovacchia) non hanno ancora recepito il crimine di aggressione nella legislazione nazionale. Per quanto riguarda gli altri Stati, otto Paesi membri (Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Finlandia) hanno modellato la propria legislazione sull’articolo 8 bis dello Statuto della Corte penale internazionale, con un sistema di “copy and paste”, mentre Repubblica Ceca, Germania, Austria e Svezia hanno predisposto una definizione autonoma ma modellata sullo Statuto. Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno fornito una definizione più sintetica rispetto all’articolo 8 bis, in particolare con riguardo alla responsabilità dei leader politici. Nello studio sono poi approfondite in modo individuale le singole legislazioni. Sintetica la descrizione del quadro normativo italiano: “No implementation into domestic law yet”.
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