Saranno le Sezioni Unite civili a chiarire se una parte del procedimento, ritualmente costituita in giudizio e che non abbia sollevato una questione circa l’assenza di competenza giurisdizionale dinanzi al giudice competente nel merito, possa poi farlo nel procedimento di delibazione e se la questione possa essere sollevata d’ufficio dal giudice competente alla delibazione. Con ordinanza interlocutoria n. 34969 del 28 novembre 2022, la Prima sezione civile ha chiesto alle Sezioni Unite di risolvere la questione indicata (34969). La vicenda aveva al centro il riconoscimento in Italia di una sentenza resa in un Paese extra Ue con la quale, all’esito di un procedimento di divorzio, il tribunale straniero competente aveva affidato i due figli alla madre. Il padre contestava il riconoscimento della pronuncia ritenendo che non sussisteva il requisito di cui l’art. 64, lettera a) della legge n, 218/95 in base al quale la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia se il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Per il padre i minori non avevano la residenza abituale nel Paese del giudice che si è pronunciato sull’affidamento e, quindi, mancava il rispetto del requisito della competenza internazionale di cui all’articolo 64.
Il problema centrale – osserva la Cassazione – è chiarire se sia possibile che la questione di giurisdizione, non sollevata nel procedimento principale, venga poi proposta nel procedimento di delibazione. La Cassazione ricorda che “il primo requisito da verificare per il riconoscimento di una sentenza straniera in Italia è l’avvenuta sua pronuncia da parte di un giudice che sarebbe stato competente in base ai criteri che, in casi corrispondenti, determinerebbero la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero”. A tal proposito, però, la Suprema Corte sottolinea che, a differenza della giurisdizione interna, quella esterna non è rilevabile d’ufficio ed evidenzia che, alla luce dell’articolo 11 della legge n. 218 del 1995 il quale prevede che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente accettato la giurisdizione italiana, si evince che l’eccezione del difetto di giurisdizione internazionale ha una disciplina autonoma. Pertanto, secondo la Prima sezione è indispensabile un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.
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