Il Comitato per i servizi e gli investimenti dell’accordo economico e commerciale globale (CETA, articolo 8.44) tra il Canada, l’Unione europea e i suoi Stati membri, ha adottato, il 29 gennaio 2021, la decisione n. 2/2021 recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti. In questo modo, in linea con quanto previsto nell’accordo, sarà favorita la ricerca di una soluzione concordata “mediante una procedura esauriente e rapida con l’assistenza di un mediatore” (Decisione). Ogni parte alla controversia può presentare un’istanza scritta e, successivamente, le parti sono tenute a firmare un accordo di mediazione che può anche stabilire di non avviare o di non proseguire altri procedimenti di soluzione delle controversie. Si passa poi alla fase della nomina del mediatore che, in base all’articolo 8.20 dell’Accordo CETA, è designato con l’accordo tra le parti della controversia, le quali possono anche decidere di chiedere al segretario generale dell’ICSID di nominare il mediatore. L’articolo 5 della decisione n. 2/2021 disciplina la procedura del meccanismo di mediazione che si chiude con una relazione finale del mediatore che non può contenere, però, “alcuna interpretazione dell’accordo”. Se i convenuti raggiungono una soluzione concordata, ogni parte è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie “secondo il calendario concordato”. L’articolo 7 della decisione n. 2/2021 chiarisce che il meccanismo di mediazione non va utilizzato come “base per la risoluzione delle controversie prevista da altre procedure”.
Qui il link per ulteriori informazioni sull’accordo CETA, illustrato articolo per articolo https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_it.htm e qui il link sui diversi Comitati http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1811.
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