Approvate le norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, seppure non con riguardo agli aspetti di diritto penale sostanziale (CPI). Tra pochi giorni il testo, ormai definitivo, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ci sono voluti oltre dodici anni per adottare una legge che renda operativo e applicabile sul piano interno l’obbligo di cooperazione previsto nello Statuto ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232. I rapporti di cooperazione tra Italia e Corte penale sono affidati in via esclusiva al Ministro della giustizia, competente a ricevere le istanze di cooperazione. Per gli aspetti legati alla consegna, alla cooperazione e all’esecuzione delle pene si applicano le norme del libro undicesimo del codice di procedura penale, titoli secondo (estradizione), III (rogatorie internazionali) e IV (effetti delle sentenze penali straniere). Nel caso di richieste concorrenti provenienti dalla Corte penale internazionale e da Stati esteri l’ordine di priorità è fissato dall’articolo 90 e 91 dello Statuto della Corte.
Per quanto riguarda la consegna di una persona verso la quale è stato emesso un mandato di arresto ai fini della custodia cautelare o per scontare la pena, spetterà al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiedere alla Corte di appello l’applicazione della misura. Avverso l’ordinanza è ammesso il ricorso in cassazione che non sospende, però, l’esecuzione del provvedimento. Per l’esecuzione delle pene detentive in Italia è prevista una procedura di riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale dinanzi alla Corte di appello di Roma. Tre le condizioni ostative al riconoscimento della sentenza: il carattere non definitivo della pronuncia in base allo Statuto, la presenza di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, la circostanza che per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona sia stata già pronunciata dallo Stato un sentenza irrevocabile. La legge disciplina anche gli aspetti legati all’esecuzione delle pene pecuniarie e degli ordini di riparazione, inclusa la confisca di profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
Nel codice penale, sono introdotte modifiche all’articolo 322-bis che si occupa dei reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione di membri degli organi dell’Unione europea e di Stati esteri: la previsione penale è estesa anche ai reati di tal genere nei confronti di giudici, procuratore e funzionari della Corte penale internazionale.
C’è da sperare che non debbano passare altri dodici anni per introdurre le modifiche alle norme di diritto penale sostanziale con riguardo ai crimini previsti nello Statuto.
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