La Corte europea interviene sull’immunità dalla giurisdizione e l’accesso alla giustizia – Immunity from jurisdiction and right to a judge: ECHR judgment

Garantire l’immunità dalla giurisdizione civile di uno Stato estero non provoca una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura l’accesso alla giustizia. E’ la Corte di Strasburgo a ribadirlo con la sentenza depositata il 5 febbraio nel caso Ndayegamiye-Mporamzina contro Svizzera (ricorso n. 16874/12, AFFAIRE NDAYEGAMIYE-MPORAMAZINA c. SUISSE AFFAIRE NDAYEGAMIYE-MPORAMAZINA c. SUISSE) con la quale è stato respinto il ricorso di una cittadina del Burundi, dipendente della missione dello Stato presso la sede dell’Onu di Ginevra. Dopo diversi anni di lavoro presso la sede, le era stato comunicato che non le sarebbe stato rinnovato il contratto. La donna, così, aveva presentato ricorso dinanzi al giudice del lavoro svizzero che, in considerazione del fatto che non si trattava di un alto funzionario e che nel contratto di lavoro era stato indicato come giudice competente quello elvetico, si era pronunciata sul merito, ordinando al Burundi di versare all’ex dipendente oltre 40mila euro. Di diverso avviso i giudici di appello che avevano ribaltato il giudizio di primo grado riconoscendo l’immunità dalla giurisdizione al Burundi. Verdetto confermato dalla Corte suprema. Di qui il ricorso della donna alla Corte europea che, però, ha respinto l’azione. Per Strasburgo l’immunità dalla giurisdizione è una regola di diritto internazionale, funzionale ad assicurare il pieno rispetto della sovranità degli Stati e, come chiarito anche in altre occasioni, le norme convenzionali vanno interpretate alla luce delle regole di diritto internazionale. Certo, uno Stato può rinunciare all’immunità ma, nel caso di specie, ad avviso della Corte, almeno una parte dei giudici nazionali aveva ritenuto che la clausola inserita nel contratto di lavoro non includesse una rinuncia all’immunità. Segno che detta clausola non era chiara e che non presentava le condizioni previste dall’articolo 7 della Convenzione Onu sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004 in base al quale uno Stato non può invocare l’immunità dalla giurisdizione in un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato  se ha espressamente acconsentito all’esercizio della giurisdizione di detto Stato. A ciò si aggiunga che risultava applicabile l’articolo 11 della Convenzione, dedicato in modo specifico ai rapporti di lavoro, perché la ricorrente era una cittadina dello Stato del Burundi (che l’aveva assunta) e non aveva avuto la residenza stabile in Svizzera. La valutazione della Corte è stata poi influenzata anche dalla circostanza che il Burundi aveva assicurato la possibilità di un’azione dinanzi ai propri tribunali amministrativi senza che sull’azione incombesse la prescrizione. Così, la Corte europea ha concluso per il pieno rispetto dell’articolo 6 della Convenzione europea che, tra l’altro, non ha una portata assoluta.

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