Al via le nuove regole Ue su separazione e divorzio

Sedici milioni di coppie internazionali nell’Unione europea e, ad essere realisti, quasi la metà a rischio divorzio. Necessarie, quindi, regole di conflitto comuni da applicare ai divorzi transnazionali. Proprio con l’obiettivo di fornire norme chiare e favorire l’accesso alla giustizia, l’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cosiddetto “Roma III”) che entra in vigore domani. Il regolamento relativo alle situazioni transazionali è frutto della prima applicazione della cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione giudiziaria civile, tra 14 Stati membri (Italia, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Austria, Romania, Slovenia, Francia, Germania, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo). Tra le finalità, evitare il forum shopping ossia la corsa al tribunale più favorevole nello spazio Ue da parte del coniuge che punta a ottenere che il procedimento di divorzio sia regolato dalla legge più favorevole ai propri interessi.

Sul fronte della legge applicabile, il regolamento dà ampio spazio al criterio della volontà delle parti, con la possibilità di scelta per i coniugi che, in base all’articolo 5 possono designare “a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro”. In mancanza di scelta entrano in gioco i criteri sussidiari dell’articolo 8 ossia la legge “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale”. Se, però, la legge applicabile in base gli articoli 5 o 8  non prevede il divorzio o non concede “a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro”.

Il regolamento ha portata universale. Di conseguenza, l’applicazione di una norma di conflitto può condurre all’attuazione della legge di uno Stato membro che non ha partecipato alla cooperazione rafforzata così come a quella di uno Stato terzo. Nei limiti del proprio ambito di applicazione, il regolamento sostituisce l’articolo 31 della legge n. 218/95.

Si veda il dossier di Famiglia e minori, marzo 2011 (qui un articolo del fascicolo sulle questioni di carattere generale dossier divorzio 4).

2 Risposte
  • marco
    agosto 24, 2013

    Salve,
    grazie per il post interessante.
    Mi stavo chiedendo una cosa: supponiamo che due persone sposate, una italiana e una di un paese extra ue che intendano avvalersi della legge del paese extra ue per regolare il divorzio. Supponiamo anche che nel paese extra ue non sia previsto alcun assegno di mantenimento da parte del partner piu’ abbiente nei confronti del partner piu debole.
    In questo caso, è pensabile che per gli effetti che regolano il divorzio extra ue, non sia dovuto alcun assegno di mantenimento anche se il divorzio viene poi registrato in italia?
    molte grazie,

    marco

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