SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 dicembre 2010 (*)
«Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 15, nn. 1, lett. c), e 3 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Contratto di viaggio in nave mercantile – Nozione di “viaggio tutto compreso” – Contratto di soggiorno in albergo – Presentazione del viaggio e dell’albergo su un sito Internet – Nozione di attività “diretta verso” lo Stato membro o il consumatore presso il proprio domicilio – Criteri – Accessibilità del sito Internet»
Nei procedimenti riuniti C‑585/08 e C‑144/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale, proposte a norma degli artt. 68 e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), rispettivamente, con decisioni 6 novembre 2008 e 26 marzo 2009, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 24 dicembre 2008 e il 24 aprile 2009, nei procedimenti
Peter Pammer
contro
Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (procedimento C‑585/08),
e
Hotel Alpenhof GesmbH
contro
Oliver Heller (procedimento C‑144/09),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e P. Lindh (relatore) nonché dal sig. M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Pammer, dall’avv. C. Neuhuber, Rechtsanwalt;
– per l’Hotel Alpenhof GesmbH, dall’avv. M. Buchmüller, Rechtsanwalt;
– per il sig. Heller, dall’avv. H. Hegen, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e G. Kunnert, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo italiano (procedimento C‑585/08), dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. Ventrella, avvocato dello Stato;
– per il governo lussemburghese, dal sig. C. Schiltz, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi (procedimento C‑144/09), dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
– per il governo polacco (procedimento C‑585/08), dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid nonché dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 15, nn. 1, lett. c), e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di due controversie, da un lato, tra il sig. Pammer e la Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Reederei Karl Schlüter»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di rimborsare integralmente al sig. Pammer il prezzo di un viaggio in nave mercantile cui il medesimo non ha potuto partecipare e la cui descrizione figurava su Internet (procedimento C‑585/08) e, dall’altro, tra l’Hotel Alpenhof GesmbH (in prosieguo: la «società Hotel Alpenhof») e il sig. Heller in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di saldare il proprio conto dell’albergo per un soggiorno prenotato via Internet (procedimento C‑144/09).
Contesto normativo
Il regolamento n. 44/2001
3 Nel tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 si afferma che, nei contratti di consumo, è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
4 L’art. 2, n. 1, del regolamento medesimo, che si colloca nel capo II, sezione 1, dello stesso, rubricato «Disposizioni generali», così recita:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
5 Il successivo art. 5 enuncia, al punto 1, lett. a), la seguente regola di competenza speciale:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».
6 Gli artt. 15, nn. 1 e 3, e 16, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento n. 44/2001, collocati nella sezione 4 del capo II, rubricata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», così recitano:
«Articolo 15
1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
(…)
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
Articolo 16
1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
7 Il regolamento n. 44/2001, come emerge dai suoi ‘considerando’, fa seguito alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, vale a dire il 1° marzo 2002, detto regolamento ha sostituito la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca.
8 Nel diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, il Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato la necessità di garantire la continuità tra la Convenzione di Bruxelles e il regolamento medesimo, anche per quanto riguarda l’interpretazione, già operata dalla Corte delle disposizioni della Convenzione corrispondenti a quelle del regolamento.
La Convenzione di Bruxelles
9 L’art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles così recita:
«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5:
1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,
2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:
a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio
e se
b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto».
Il regolamento (CE) n. 593/2008
10 Il settimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6), afferma che la sfera di applicazione rationae materiae e le disposizioni di detto regolamento dovrebbero essere coerenti rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001.
11 Il ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 593/2008 così recita:
«Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, (...) [l]a coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento alla nozione di “attività diretta” come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) “presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività”. Tale dichiarazione ricorda inoltre che “la mera accessibilità di un dato sito web non è sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente”».
12 L’art. 6, n. 4, lett. b), del regolamento n. 593/2008 prevede che le regole sulla legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo medesimo, non trovano applicazione al contratto seguente:
«ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio “tutto compreso” ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”».
La direttiva 90/314/CEE
13 La direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59), definisce, all’art. 2, punto 1, la nozione di «tutto compreso» nei termini seguenti:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso”.
La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Il procedimento C‑585/08
14 Il sig. Pammer, domiciliato in Austria, è in lite con la Reederei Karl Schlüter, società stabilita in Germania, in merito ad un viaggio in nave mercantile da Trieste verso l’Estremo Oriente, organizzato da detta società e oggetto del relativo contratto concluso tra quest’ultima ed il sig. Pammer (in prosieguo: il «contratto di viaggio»).
15 Il sig. Pammer prenotava un viaggio tramite la Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH, società con sede in Germania (in prosieguo: la «società intermediaria»).
16 Detta società intermediaria, che esercita le proprie attività particolarmente via Internet, descriveva il viaggio sul proprio sito facendo presente che la nave disponeva di una palestra, una piscina esterna, un salone, accesso al video e alla televisione. Venivano parimenti indicate tre cabine doppie con doccia e WC, soggiorno separato arredato con poltrone, scrivania, moquette e frigorifero, nonché scali che consentivano escursioni nelle città.
17 Il sig. Pammer rifiutava l’imbarco e chiedeva il rimborso del prezzo versato per tale viaggio, facendo valere che la descrizione fornita non corrispondeva, a suo parere, alle condizioni offerte sulla nave. Poiché la Reederei Karl Schlüter rimborsava solo parte del prezzo, vale a dire circa EUR 3 500, il sig. Pammer chiedeva il versamento del saldo, pari a circa EUR 5 000 oltre ai relativi interessi, dinanzi al giudice austriaco di primo grado, il Bezirksgericht Krems an der Donau.
18 La Reederei Karl Schlüter, deducendo di non esercitare alcuna attività imprenditoriale o commerciale in Austria, sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale nei confronti di detto giudice.
19 Tale eccezione veniva respinta in primo grado con sentenza del Bezirksgericht Krems an der Donau 3 gennaio 2008, in cui il giudice medesimo affermava la propria giurisdizione in base al rilievo che il contratto di viaggio costituiva un contratto concluso tra consumatori, vale a dire un viaggio tutto compreso, e che la società intermediaria aveva svolto attività di promozione in Austria, tramite Internet, per conto della Reederei Karl Schlüter.
20 Per contro, con sentenza 13 giugno 2008, il Landesgericht Krems an der Donau dichiarava il difetto di giurisdizione dei giudici austriaci sulla base del rilievo che il contratto di viaggio doveva considerarsi quale contratto di trasporto non contemplato dalla sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001. La circostanza che il viaggio proposto, vale a dire una lunga traversata dall’Europa all’Estremo Oriente, prevedesse un certo comfort non trasformerebbe il contratto di viaggio in contratto concluso da consumatori.
21 Avverso tale sentenza il sig. Pammer proponeva ricorso per cassazione («Revision»).
22 L’Oberster Gerichtshof nutre dubbi in merito ai criteri applicabili alla nozione di «viaggio tutto compreso» e sottolinea che, nella specie, sorge la questione se le prestazioni offerte siano paragonabili ad una crociera che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di un «servizio tutto compreso» e, pertanto, di un contratto di trasporto contemplato dalla menzionata sezione 4.
23 Nell’ipotesi in cui si trattasse di un contratto di tal genere, l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, potrebbe risultare applicabile e sarebbe allora utile conoscere i criteri che un sito Internet deve soddisfare affinché le attività esercitate dal commerciante possano essere considerate «dirette verso» lo Stato membro del consumatore ai sensi della menzionata disposizione. Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, nella specie, i giudici di primo grado e d’appello non hanno proceduto a rilievi precisi né quanto alle modalità con cui il contratto di viaggio è stato concluso, né in ordine al ruolo del sito Internet, né, infine, in merito ai rapporti intercorrenti tra la Reederei Karl Schlüter e la società intermediaria.
24 Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un “viaggio in nave mercantile” costituisca un viaggio “tutto compreso” ai sensi dell’art. 15, n. 3, del [regolamento n. 44/2001].
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia sufficiente, al fine di ritenere che un’attività, sia “diretta” (verso lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato) nel senso indicato dall’art. 15, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 44/2001], il fatto che il sito web del venditore sia accessibile via Internet».
Il procedimento C‑144/09
25 La società Hotel Alpenhof, società gestrice dell’omonimo albergo situato in Austria, è in lite con un consumatore, il sig. Heller, domiciliato in Germania.
26 Il sig. Heller, avendo conosciuto tale albergo consultando il relativo sito Internet, prenotava varie stanze per la durata di una settimana nel periodo intorno al 1° gennaio 2008. La prenotazione e la relativa conferma venivano effettuate per posta elettronica, ove il sito Internet dell’albergo indica il relativo indirizzo da utilizzare.
27 Il sig. Heller avrebbe contestato i servizi forniti dall’albergo, abbandonandolo senza procedere al pagamento della relativa fattura, nonostante un’offerta di riduzione del prezzo da parte della società Hotel Alpenhof. Quest’ultima adiva quindi i giudici austriaci, vale a dire il Bezirksgericht Sankt Johann im Pongau, al fine di ottenere il pagamento di una somma pari a circa EUR 5 000.
28 Il sig. Heller sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. A suo parere, in qualità di consumatore, egli potrebbe essere citato unicamente dinanzi ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale è domiciliato, vale a dire dinanzi ai giudici tedeschi, a norma dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
29 Il Bezirksgericht Sankt Johann im Pongau, con sentenza 14 luglio 2008, e successivamente il Landesgericht Salzburg, pronunciandosi in appello con sentenza 27 novembre 2008, respingevano entrambi il ricorso dinanzi ad essi proposto, ritenendo che i giudici austriaci non fossero competenti a conoscere della lite. Essi rilevavano che la nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore ricomprende tanto la gestione di un sito Internet interattivo che consenta di concludere con il consumatore un contratto online, vale a dire per via elettronica sul sito stesso del commerciante, quanto un sito Internet che non offra tale possibilità, svolgendo unicamente attività pubblicitaria. Infatti, a parere di detti giudici, anche in quest’ultima fattispecie, l’attività è diretta verso il consumatore in altri Stati membri, tenuto conto del fatto che la pubblicità su Internet opera in modo transfrontaliero. Tale «direzione verso l’estero» non potrebbe essere esclusa se non per mezzo di una dichiarazione espressa riguardante i rapporti commerciali intercorrenti tra il commerciante e i consumatori domiciliati in uno o più determinati Stati membri. L’attività sarebbe parimenti diretta verso lo Stato membro del consumatore quando questi acquisisca conoscenza dei servizi del commerciante grazie ad un sito Internet e la successiva prenotazione venga effettuata tramite l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo geografico o, ancora, il numero telefonico ivi indicato, («Revision»).
30 La società Hotel Alpenhof proponeva ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.
31 L’Oberster Gerichtshof, nell’incertezza quanto al fatto che la Corte avrebbe risposto al secondo quesito pregiudiziale proposto nel procedimento C‑585/08, in quanto la relativa soluzione dipende da quella fornita al primo quesito presentato nel procedimento medesimo, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia sufficiente, al fine di ritenere che un’attività sia “diretta” verso uno Stato membro nel senso indicato dall’art. 15, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 44/2001], il fatto che il sito web della controparte del consumatore sia accessibile via Internet».
32 Alla luce dell’analogia tra il secondo quesito pregiudiziale nel procedimento C‑585/08 e l’unico quesito posto nel procedimento C‑144/09, appare opportuno, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte, procedere alla riunione dei due procedimenti ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
33 Si deve rilevare, in limine, che, in considerazione della data di effettuazione dei rinvii pregiudiziali, tenuto conto che le questioni sono state poste dall’Oberster Gerichtshof, giudice nazionale avverso le cui decisioni non può esperirsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, la Corte è competente a statuire sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001 in forza dell’art. 68 CE.
Sulla prima questione nel procedimento C‑585/08
34 Con la prima questione pregiudiziale nel procedimento C‑585/08, il giudice del rinvio chiede se un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale, ricada nella sfera dei contratti di trasporto contemplati dall’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001.
35 A norma di detto art. 15, n. 3, sono soggetti alle regole di competenza giurisdizionale previste nella sezione 4 del capo II del regolamento medesimo solo quei contratti di trasporto che prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
36 Si deve rilevare che i contratti di trasporto ivi contemplati sono assimilabili a quelli corrispondenti alla nozione di «viaggio tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314, alla quale il giudice a quo fa peraltro espresso riferimento nella propria decisione di rinvio.
37 Infatti, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, perché un servizio possa essere qualificato «tutto compreso», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, è sufficiente, da un lato, che la combinazione dei servizi turistici venduti ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione, vale a dire il trasporto, l’alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio stessi che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso», e, dall’altro, che tale servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento (v. sentenza 30 aprile 2002, causa C‑400/00, Club‑Tour, Racc. pag. I‑4051, punto 13).
38 Al fine di rispondere alla questione proposta, occorre quindi stabilire se la nozione di «viaggio tutto compreso» cui fa riferimento il giudice del rinvio e che costituisce uno degli oggetti indicati all’art. 1 della direttiva 90/314 sia pertinente ai fini dell’interpretazione di detto art. 15, n. 3.
39 Tale nozione non figura nell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001 benché questo sia successivo alla direttiva 90/314. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, il legislatore dell’Unione ha utilizzato, ai fini del regolamento n. 44/2001, termini pressoché identici a quelli esistenti nella Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1). Nel 2008 tale Convenzione è stata sostituita dal regolamento n. 593/2008, il quale, all’art. 6, n. 4, lett. b), fa espresso riferimento alla nozione di «viaggi tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314.
40 L’art. 6 del regolamento n. 593/2008 verte sulla legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori e il suo n. 4, lett. b), mira ad escludere da questi ultimi i contratti di trasporto, ad esclusione di quelli rispondenti alla nozione di viaggio tutto compreso ai sensi della direttiva 90/314.
41 Dall’accostamento tra i contratti di trasporto menzionati all’art. 15, n., del regolamento n. 44/2001 e quelli di cui all’art. 6, n. 4, lett. b), del regolamento n. 593/2008 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso contemplare gli stessi tipi di contratto, vale a dire quelli idonei ad essere disciplinati dalle norme poste a tutela dei consumatori previste, rispettivamente, nei due detti regolamenti.
42 Tale finalità risulta parimenti dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 593/2008, il quale afferma che la sfera di applicazione ratione materiae e le disposizioni del regolamento stesso dovrebbero essere coerenti rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001.
43 Detto art. 15, n. 3, dev’essere conseguentemente interpretato alla luce della corrispondente disposizione che figura nel regolamento n. 593/2008 e occorre, quindi, fare riferimento alla nozione di viaggio tutto compreso cui quest’ultimo regolamento rinvia. Infatti, si tratta, anzitutto, di una nozione contenuta in una direttiva specificamente volta a proteggere il consumatore in materia, segnatamente, di viaggi tutto compreso. Inoltre, il regolamento più recente, vale a dire il regolamento n. 593/2008, fa espresso riferimento a tale nozione. Infine, nell’esposizione della motivazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(1999) 348 def.], la Commissione delle Comunità europee ha utilizzato l’espressione «viaggi tutto compreso» e ha espressamente rinviato alla direttiva 90/314 nell’illustrazione del suo progetto dell’art. 15, n. 3, il cui tenore è rimasto identico nella versione definitiva del regolamento n. 44/2001.
44 Si deve quindi verificare se un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale, corrisponda alla nozione di «tutto compreso» quale definita nella direttiva 90/314.
45 A tal riguardo è pacifico che, oltre al trasporto, tale viaggio in nave mercantile comportava, per un prezzo forfettario, parimenti l’alloggio e che tale viaggio era di durata superiore alle 24 ore. Conseguentemente, tale prestazione risponde ai requisiti necessari per poter costituire un «viaggio tutto compreso» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 90/314 e ricade nella definizione di contratto di trasporto a prezzo globale di cui all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce di detto art. 2, n. 1.
46 Conseguentemente, la prima questione pregiudiziale nel procedimento C‑585/08 dev’essere risolta nel senso che un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001.
Sulla seconda questione pregiudiziale nel procedimento C‑585/08 e sull’unica questione pregiudiziale nel procedimento C‑144/09
47 Con la seconda questione nel procedimento C‑585/08 e con l’unica questione proposta nel procedimento C‑144/09, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, da un lato, secondo quali criteri l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet ovvero su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio nel quale il consumatore sia domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, e, dall’altro, se sia sufficiente, affinché tale attività possa essere considerata come tale, che tali siti possano essere consultati via Internet.
48 Come emerge dalle decisioni di rinvio, tale questione viene sollevata nell’ambito di due distinte controversie.
49 Nel procedimento C‑585/08, la controversia riguarda un commerciante, la Reederei Karl Schlüter, che ha concluso un contratto con un consumatore, il sig. Pammer, domiciliato in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento di detta società. È pacifico, sembra, che tale contratto ricade nell’ambito delle attività commerciali di tale commerciante.
50 Secondo quanto risulta dalle osservazioni presentate dal sig. Pammer alla Corte, questi sarebbe stato informato dall’esistenza del viaggio consultando il sito Internet della società intermediaria sul quale si trovavano varie offerte di viaggio. In un primo momento, egli avrebbe contattato detta società tramite posta elettronica al fine di ottenere informazioni complementari e, in un secondo momento, avrebbe prenotato il viaggio tramite comunicazione postale.
51 Nel procedimento C‑144/09, la controversia riguarda un commerciante, la società Hotel Alpenhof, che ha concluso un contratto che ricade nell’ambito delle sue attività commerciali con un consumatore, il sig. Heller, domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui è sito l’albergo in questione. È pacifico che il sig. Heller è stato informato dell’esistenza di tale albergo, che ha effettuato la sua prenotazione e che l’ha confermata a distanza, tramite Internet.
52 Nelle due controversie, l’Oberster Gerichtshof si chiede se il commerciante abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, al fine di individuare il giudice giurisdizionalmente competente per conoscere delle cause principali.
53 Il menzionato art. 15, n. 1, lett. c), costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’art. 5, punto 1, del regolamento medesimo, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (v., in tal senso, sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑464/01, Gruber, Racc. pag. I‑439, punto 34).
54 Qualora l’attività del commerciante venisse considerata come «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, ne conseguirebbe, nel procedimento C‑585/08 tra il sig. Pammer e la Reederei Karl Schlüter, la competenza dei giudici austriaci, ai sensi dell’art. 16, n. 1, del regolamento medesimo, poiché il consumatore avrebbe scelto di avviare il giudizio dinanzi a detti giudici e non dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede la convenuta, Reederei Karl Schlüter, vale a dire i giudici tedeschi. Nel procedimento C‑144/09, atteso che il consumatore, sig. Heller, è domiciliato in Germania, risulterebbero competenti i giudici di detto Stato membro, a termini dell’art. 16, n. 2, del regolamento medesimo, e non quelli dello Stato membro sul territorio del quale è sita la società Hotel Alpenhof, nella specie l’Austria.
55 Il regolamento n. 44/2001 non contiene alcuna definizione della nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, contenuta nel suo art. 15, n. 1, lett. c). Tale nozione, al pari di quelle contenute nell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, sostituito da detto art. 15, dev’essere interpretata in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne la piena efficacia (v. sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel, Racc. pag. I‑6367, punto 37).
56 A tal riguardo, a termini del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, si deve tener conto dell’interpretazione data dalla Corte a detto art. 13, tenendo in considerazione le modifiche apportate a tale articolo da detto regolamento.
57 A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che, nel sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, l’art. 15, n. 1, lett. c), occupa, come risulta dal suo tredicesimo ‘considerando’, il medesimo posto e assolve la medesima funzione di tutela della parte più debole dell’art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles (sentenza 14 maggio 2009, causa C‑180/06, Ilsinger, Racc. pag. I‑3961, punto 41).
58 Per quanto attiene a quest’ultima disposizione, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il particolare regime istituito dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori è diretto a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale (v., in particolare, sentenze Gruber, cit. supra, punto 34, e 20 gennaio 2005, causa C‑27/02, Engler, Racc. pag. I‑481, punto 39).
59 Tuttavia, la Corte ha parimenti rilevato, al punto 48 della sentenza Ilsinger citata supra, che il testo dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non coincide integralmente con quello dell’art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles. In particolare, al punto 50 della menzionata sentenza, la Corte ha dichiarato che gli specifici presupposti di applicazione che tali contratti devono soddisfare risultano attualmente formulati in termini più generali rispetto al passato, affinché sia assicurata una migliore tutela dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico.
60 Il legislatore dell’Unione ha quindi sostituito i presupposti riguardanti, da un lato, il commerciante, vale a dire di avere effettuato una proposta specifica o una pubblicità nello Stato di domicilio del consumatore, e, dall’altro, il consumatore, vale a dire di aver compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto, con presupposti riguardanti unicamente il commerciante. A tal riguardo, quest’ultimo deve esercitare la propria attività commerciale nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato ovvero deve dirigere le proprie attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati comprendenti lo Stato membro medesimo, e il contratto deve ricadere nell’ambito di tali attività.
61 Il testo dell’art. 15, n. 1, lett. c), dev’essere letto nel senso che comprende e sostituisce le precedenti nozioni di «proposta specifica» e di « pubblicità», ricomprendendo, come emerge dall’utilizzazione dei termini «ogni mezzo», una gamma di attività più ampia.
62 Tale modificazione, che rafforza la tutela del consumatore, è intervenuta per effetto dello sviluppo delle comunicazioni Internet, che rende più difficile la determinazione del luogo in cui sono stati compiuti gli atti necessari ai fini della conclusione del contratto, aumentando la vulnerabilità del consumatore rispetto alle offerte dei commercianti.
63 Dall’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 non emerge, tuttavia, se i termini «attività dirette verso» facciano riferimento alla volontà del commerciante di rivolgersi verso uno o più Stati membri, ovvero se si ricolleghino semplicemente ad un’attività rivolta di fatto verso questi ultimi, indipendentemente da una volontà in tal senso.
64 La questione che si pone è quindi quella volta ad accertare se occorra la volontà del commerciante di rivolgersi verso uno o più altri Stati membri e, in caso affermativo, in quale forma tale volontà debba manifestarsi.
65 Tale volontà è implicita in talune forme di pubblicità.
66 Per quanto attiene alle nozioni di «pubblicità» e di «proposta specifica», di cui all’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha affermato che esse si riferiscono a qualsiasi forma di pubblicità effettuata nello Stato contraente in cui è domiciliato il consumatore, sia essa diffusa in maniera generica, a mezzo della stampa, della radio, della televisione, del cinema o con ogni altra modalità, ovvero indirizzata direttamente, ad esempio a mezzo dell’invio di cataloghi specificamente destinati alla distribuzione nello Stato stesso, nonché a mezzo di proposte commerciali presentate individualmente al consumatore, in particolare con l’intervento di un agente o di un venditore porta a porta (sentenza Gabriel, cit. supra, punto 44).
67 Le forme di pubblicità classiche espressamente indicate al punto precedente implicano il dispiego, da parte del commerciante, di risorse finanziarie a volte rilevanti al fine di farsi conoscere in altri Stati membri e dimostrano, di per sé, una volontà del commerciante di dirigere la propria attività verso gli Stati medesimi.
68 Tale volontà non ricorre sempre, per contro, nel caso della pubblicità effettuata a mezzo Internet. Considerato che tale forma di comunicazione ha per sua natura portata mondiale, una pubblicità effettuata su un sito Internet da parte di un commerciante è accessibile, in linea di principio, in tutti gli Stati e, conseguentemente, in tutta l’Unione europea senza necessità di un dispiego di risorse supplementari e indipendentemente dalla volontà del commerciante di rivolgersi o meno a consumatori al di fuori dello Stato membro in cui sia stabilito.
69 Non ne consegue peraltro che i termini «attività diretta verso» debbano essere interpretati nel senso che implichino la semplice accessibilità di un sito Internet in Stati membri diversi da quello in cui sia stabilito il commerciante interessato.
70 Infatti, se è pur vero che non vi è alcun dubbio che gli artt. 15, n. 1, lett. c), e 16 del regolamento n. 44/2001 sono intesi a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta [v., per analogia, con riguardo alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), la sentenza 15 aprile 2010, causa C‑215/08, E. Friz, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44].
71 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle conclusioni, se tale fosse stata la volontà del legislatore dell’Unione, sarebbe stata posta, quale condizione di applicazione delle regole in materia di contratti conclusi dai consumatori, non quella delle «attività dirette verso uno Stato membro», bensì quella della semplice esistenza del sito Internet.
72 Orbene, pur intendendo proteggere anzitutto il consumatore, il legislatore medesimo non si è spinto sino al punto di affermare che la semplice utilizzazione di un sito Internet, divenuta uno strumento abituale nell’esercizio del commercio, a prescindere dal territorio interessato, costituisca un’attività «diretta verso» altri Stati membri che faccia scattare l’applicazione della regola di competenza giurisdizionale di tutela sancita dall’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
73 Dalla proposta di regolamento menzionata supra al punto 43 emerge, quindi, che il legislatore dell’Unione ha respinto il suggerimento della Commissione volto ad inserire nel regolamento n. 44/2001 un ‘considerando’ a termine del quale la commercializzazione di beni o servizi mediante uno strumento elettronico accessibile in uno Stato membro costituirebbe un’attività «diretta verso» lo Stato medesimo.
74 Tale interpretazione risulta parimenti avvalorata dalla dichiarazione effettuata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione all’atto dell’emanazione del regolamento n. 4/2001 e ripresa al ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 593/2008, secondo cui la semplice circostanza dell’accessibilità di un sito Internet non è sufficiente a rendere applicabile l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
75 Conseguentemente, si deve ritenere che, ai fini dell’applicabilità di detto art. 15, n. 1, lett. c), il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato.
76 Con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori.
77 Tra tali indizi non figura la menzione su un sito Internet dell’indirizzo elettronico o geografico del commerciante né tantomeno l’indicazione dei suoi recapiti telefonici privi di prefisso internazionale. Infatti, l’indicazione di tali informazioni non evidenzia che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più altri Stati membri, considerato che tale genere di informazioni è, in ogni caso, necessario per consentire ad un consumatore, residente sul territorio dello Stato membro nel quale il commerciante stesso è stabilito, di avviare rapporti con quest’ultimo.
78 Inoltre, per quanto attiene ai servizi offerti on line, alcune di queste informazioni sono divenute obbligatorie. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, per effetto dell’art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatti rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace (sentenza 16 ottobre 2008, causa C‑298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Racc. pag. I‑7841, punto 40). Tale obbligo vale a prescindere dallo Stato membro verso il quale il commerciante diriga la propria attività ed anche nel caso in cui questa sia diretta unicamente verso il territorio dello Stato membro in cui il commerciante stesso sia stabilito.
79 Ne consegue che la distinzione, operata da taluni governi e da talune parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, tra i siti Internet che consentono di contattare il commerciante per via elettronica, persino di concludere il contratto online tramite un sito detto «interattivo», e i siti Internet che non offrono tale possibilità, distinzione secondo cui solamente i primi dovrebbero essere inclusi nella categoria di quelli che consentono l’esercizio di un’attività «diretta verso» altri Stati membri, non è determinante. Dal momento in cui vengano menzionati un indirizzo geografico o altre coordinate del commerciante, il consumatore dispone, infatti, della possibilità di contattarlo al fine di concludere un contratto. Orbene, tale facilità di contatto sussiste, a prescindere dal fatto che il commerciante abbia previsto o meno di trattare con consumatori domiciliati in altri Stati membri diversi da quello sul cui territorio il commerciante stesso sia stabilito.
80 Tra gli indizi che consentono di stabilire se un’attività sia «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore risiede figurano tutte le espresse manifestazioni di volontà di avviare rapporti commerciali con i consumatori di detto Stato membro.
81 Tra le altre espresse manifestazioni di tale volontà del commerciante figura l’indicazione secondo cui questi offre i propri servizi ovvero i propri beni in uno o più Stati membri specificamente indicati. Ciò vale anche per quanto attiene all’impegno di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in Stati membri differenti l’accesso al sito del commerciante, cosa che dimostra parimenti l’esistenza di una siffatta volontà.
82 Tuttavia, la qualificazione di un’attività come «diretta verso» altri Stati membri non dipende unicamente dall’esistenza di indizi così evidenti. A tal riguardo si deve rilevare che il Parlamento europeo, con la sua risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento menzionata supra al punto 43 (GU 2001, C 146, pag. 101), ha respinto la formulazione secondo cui il commerciante doveva aver «intenzionalmente diretto la sua attività, in modo sostanziale», verso altri Stati membri o verso più paesi, tra i quali lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato. Infatti, tale formulazione avrebbe prodotto la conseguenza di affievolire la protezione del consumatore esigendo la prova di una volontà da parte del commerciante di sviluppare un’attività di una certa ampiezza con tali altri Stati membri.
83 Altri indizi eventualmente combinati gli uni con gli altri sono idonei a dimostrare l’esistenza di un’attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore. In controversie del genere di quelle principali, si deve ritenere che le caratteristiche seguenti, dedotte dinanzi alla Corte ed il cui elenco non è esaustivo, costituiscano, con riserva di verifica della loro sussistenza da parte del giudice nazionale, indizi di un’attività «diretta verso» uno o più altri Stati membri ai sensi dell’art. 15. n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001. Si tratta della natura internazionale dell’attività de qua, quali talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l’utilizzazione della denominazione di un sito di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, ad esempio «.de» o, ancora, l’utilizzazione di denominazioni di siti di primo livello neutri quali «.com» o «.eu», l’indicazione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi.
84 Per quanto riguarda la lingua o la moneta utilizzata, la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, menzionata supra al punto 11 e ripresa al ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 593/2008, afferma che esse non costituiscono elementi pertinenti ai fini della valutazione se un’attività sia diretta verso uno o più altri Stati membri. Ciò vale, infatti, nel caso in cui esse corrispondano alle lingue abitualmente utilizzate nello Stato membro a partire dal quale il commerciante esercita la propria attività e alla moneta dello Stato membro medesimo. Qualora, per contro, il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare lingue o monete diverse, la lingua e/o la moneta possono assumere rilevanza e costituire un indizio che consenta di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso altri Stati membri.
85 In una controversia come quella tra la società Hotel Alpenhof e il sig. Heller, sembrerebbero sussistere più indizi tra quelli indicati supra ai punti 83 e 84 idonei a dimostrare che il commerciante dirigesse la propria attività verso uno o più Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella specie.
86 La società Hotel Alpenhof sostiene peraltro che il contratto con il consumatore sia stato concluso in loco e non a distanza, considerato che la consegna delle chiavi della stanza ed il pagamento sono stati effettuati sul posto e che, pertanto, non può trovare applicazione l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
87 A tal riguardo, la circostanza che le chiavi siano state consegnate al consumatore e che il pagamento sia stato effettuato da quest’ultimo nello Stato membro sul territorio del quale il commerciante è stabilito non osta all’applicazione di tale disposizione, qualora la prenotazione e la relativa conferma abbiano avuto luogo a distanza, in modo tale che il consumatore abbia assunto gli obblighi contrattuali a distanza.
88 Nel procedimento C‑585/08, tra il sig. Pammer e la Reederei Karl Schlüter, il giudice del rinvio ha potuto fornire solo scarse informazioni per quanto attiene all’attività di tale società, alla sede della società intermediaria e ai rapporti intercorrenti tra quest’ultima e la Reederei Karl Schlüter.
89 La circostanza che il sito Internet sia quello della società intermediaria e non quello del commerciante non osta a che si ritenga che quest’ultimo diriga la propria attività verso altri Stati membri, tra cui quello di domicilio del consumatore, considerato che tale società agiva in nome e non per conto del commerciante medesimo. Spetta al giudice nazionale acclarare se il commerciante fosse ovvero dovesse essere consapevole della dimensione internazionale dell’attività della società intermediaria e quali rapporti intercorressero tra detta società ed il commerciante stesso.
90 La natura internazionale dell’attività di cui trattasi, vale a dire l’organizzazione di viaggi in navi mercantili dall’Europa verso l’Estremo Oriente, costituisce un indizio pertinente, ma non consente, di per sé, di ritenere che il commerciante dirigesse la propria attività verso altri Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore. Infatti, l’attività del commerciante presenterebbe tale caratteristica anche qualora questi, da solo o tramite la società intermediaria, esercitasse la propria attività unicamente in Germania senza dirigerla verso altri Stati membri. Conseguentemente, per poter ritenere che il commerciante intendesse intrattenere rapporti commerciali con clienti domiciliati nell’Unione, in qualsivoglia Stato membro, devono necessariamente sussistere altri indizi, in particolare tra quelli indicati supra ai punti 83 e 84, quali la menzione dei recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l’utilizzazione di una lingua diversa dal tedesco, ovvero la menzione di una clientela internazionale composta da clienti residenti in Stati membri differenti.
91 Per contro, la menzione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero dell’indirizzo geografico della società intermediaria o del commerciante non costituisce un indizio pertinente, come evidenziato supra al punto 77. Ciò vale parimenti per quanto attiene all’utilizzazione della lingua tedesca e alla possibilità di prenotare un viaggio utilizzando tale lingua, quando questa sia la lingua del commerciante.
92 Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che, al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore sia domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.
93 I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.
94 Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.
Sulle spese
95 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale nel procedimento C‑585/08, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2) Al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.
I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.
Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.