Aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (2010/2080(INI))
Il Parlamento europeo
,
– visti gli articoli 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM(2009)0262), che delinea le sue priorità nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) per il 2010-2014, unitamente alla sua valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia (COM(2009)0263) e l'associato quadro di valutazione dell'attuazione (SEC(2009)0765), nonché i contributi forniti dai parlamenti nazionali, dalla società civile e dalle agenzie e organi dell'UE,
– visto il documento della Presidenza del Consiglio del 2 dicembre 2009 intitolato «Il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (17024/09),
– vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma(1)
,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2010 sul Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171),
– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria e il programma di Stoccolma(2)
,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0252/2010),
A. considerando che l'SLSG costituisce una competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri,
B. considerando che l'articolo 67 TFUE pone in rilievo il rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche e l'accesso alla giustizia, che deve essere facilitato, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco; considerando che, a tal fine, la fiducia reciproca è indispensabile e che questa, a sua volta, richiede una maggiore comprensione delle diverse tradizioni e prassi giuridiche,
C. considerando che, sin da quando è stata attribuita all'Unione la competenza in materia di giustizia e affari interni e sin dalla successiva creazione dell'SLSG, sono stati effettuati enormi progressi nell'ambito della giustizia civile, basandosi sulle diverse convenzioni di diritto internazionale privato concluse a livello intergovernativo, e ampliandole; che la Commissione propone attualmente un piano molto ambizioso che risponde a un numero significativo di richieste presentate recentemente dal Parlamento,
D. considerando che, alla luce di questo piano ambizioso e degli enormi progressi compiuti dall'UE in tale ambito, è giunto il momento di fermarsi e riflettere sulle nostre azioni nel settore del diritto civile, prefiggendosi innanzitutto di adottare un approccio più strategico e meno frammentato, basato sulle necessità reali dei cittadini e delle imprese nell'esercizio dei loro diritti e libertà nel mercato unico, e tenendo presenti le difficoltà nel legiferare in un'area di competenza condivisa in cui l'armonizzazione costituisce raramente un'opzione e la sovrapposizione va evitata, e in cui, di conseguenza, è necessario rispettare e dare spazio ad approcci giuridici e tradizioni costituzionali radicalmente differenti, ma anche di concettualizzare l'approccio dell'Unione a quest'area in modo da comprendere meglio ciò che intendiamo compiere e il miglior modo di risolvere i problemi che devono essere affrontati, nel quadro di un piano globale; considerando essenziale puntare innanzitutto ad assicurare la funzionalità delle misure già poste in atto e a consolidare i progressi già realizzati,
E. considerando che, se si valutano i risultati conseguiti nell'ambito dell'SLSG, si osserva innanzitutto l'armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato, che ha compiuto enormi passi avanti; che il diritto internazionale privato è, per eccellenza, lo strumento per pervenire al riconoscimento reciproco e al rispetto dei rispettivi sistemi giuridici e che l'esistenza di clausole in materia di politica pubblica rappresenta l'ultima opportunità di proteggere i requisiti costituzionali nazionali,
F. considerando, poi, che esiste un'armonizzazione o un ravvicinamento che si presta in taluni ambiti in cui la normalizzazione è auspicabile, se non essenziale – per esempio, nel settore della tutela dei consumatori, ma vi si può ricorrere in casi limitati nell'SLSG,
G. considerando che l'elaborazione di un diritto europeo dei contratti costituirà una delle iniziative più importanti per l'SLSG nei prossimi anni e può risultare in un cosiddetto 28° regime opzionale di diritto civile quale alternativa al modo tradizionale di armonizzare la legislazione in ambiti specifici,
H. considerando, infine, che esistono strumenti e misure autonome nell'ambito del diritto procedurale; che le misure in tali settori sono, sotto molti aspetti, fondamentali per risolvere controversie transfrontaliere dal momento che, indipendentemente dal livello di armonizzazione del diritto materiale, i cittadini e le imprese tendono a scontrarsi con ostacoli inerenti al diritto procedurale nazionale,
I. considerando che la coesistenza di sistemi giuridici differenti in seno all'Unione deve essere considerata un punto forte che è servito da ispirazione ai sistemi giuridici in tutto il mondo; che, tuttavia, le divergenze tra i sistemi giuridici non dovrebbero costituire un ostacolo all'ulteriore sviluppo del diritto europeo; considerando che la divergenza esplicita e concettuale tra sistemi giuridici non è di per sé problematica; considerando tuttavia necessario affrontare le conseguenze giuridiche negative per i cittadini risultanti da tale divergenza; considerando che è necessario applicare il concetto di emulazione regolamentare o un approccio dal basso verso l'alto per pervenire alla convergenza, incoraggiando la comunicazione economica e intellettuale tra i diversi sistemi giuridici; considerando che la capacità di comprendere e di gestire le differenze tra i nostri sistemi giuridici può soltanto nascere da una cultura giudiziaria europea che deve essere coltivata condividendo le conoscenze e la comunicazione, studiando il diritto comparato e mutando radicalmente il modo in cui viene insegnato il diritto nelle Università e il modo in cui i giudici partecipano alla formazione e sviluppo professionale, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 17 giugno 2010, ivi compresi sforzi aggiuntivi per superare le barriere linguistiche; considerando che, anche se ciò richiede tempo, è necessario rifletterci e prepararvisi già da ora,
J. considerando, nel contempo, che occorre incoraggiare e promuovere a livello europeo l'intensificazione del dialogo e dei contatti professionali per consentire che i cambiamenti introdotti nell'insegnamento e nei programmi siano determinati in base alle esigenze dei professionisti, dei loro clienti e del mercato nel suo complesso; considerando che la prossima comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione sulla formazione europea delle professioni legali dovrebbe tenere conto delle diverse tradizioni e metodi d'insegnamento e delle diverse esigenze dei professionisti che esercitano la propria attività in diversi ambiti geografici o professionali, promuovendo al contempo lo scambio di migliori prassi,
K. considerando che è fondamentale tener conto del contributo dei professionisti della giustizia allo sviluppo della cultura giudiziaria europea; che, sebbene sia ovvio che gli Stati membri e le associazioni di categoria nazionali mantengono la responsabilità di determinare la formazione più idonea per rispondere alle esigenze degli operatori del diritto e dei loro clienti in ciascuno Stato membro, secondo il principio di sussidiarietà, e che le associazioni di categoria nazionali sono nella posizione migliore per identificare tali esigenze grazie alla loro vicinanza agli operatori e al mercato in cui esercitano la loro attività, tali organizzazioni hanno un ruolo essenziale da svolgere a livello europeo; che è essenziale coinvolgere le strutture esistenti, in particolare le università e le organizzazioni professionali, e beneficiare del loro apporto; che è necessaria una revisione profonda e settoriale della formazione giudiziaria e di quella dei professionisti della giustizia nonché dei piani di studio universitari; che è essenziale avviare una riflessione seria sul modo in cui l'Unione può contribuire efficacemente a tal fine e incoraggiare le autorità nazionali competenti ad accettare la responsabilità di tale progetto,
L. considerando che in ciò risiede l'essenza dell'Europa e la sfida dell'SLSG e che ciò non va considerato in contraddizione con lo sviluppo e l'insegnamento di una vera cultura giuridica europea,
M. considerando che, secondo il preambolo del trattato di Lisbona, i cui firmatari dichiarano di essere «determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei», è necessario ridurre il divario tra la distanza reale e quella percepita come tale tra l'Unione europea, il suo diritto e i suoi cittadini,
N. considerando che il diritto dell'Unione deve essere al servizio dei cittadini, in particolare nell'area del diritto di famiglia e dello stato civile,
O. considerando che la Commissione deve assicurarsi che il Piano d'azione di Stoccolma rispecchi davvero il bisogno di più Europa sentito dai singoli cittadini e dalle singole imprese, in particolare da quelle di piccole e medie dimensioni (per quanto concerne la mobilità, i diritti dei lavoratori, le necessità delle imprese, le pari opportunità), promuovendo al contempo la certezza giuridica e l'accesso a una giustizia rapida ed efficiente,
P. considerando che in tale contesto va prestata crescente attenzione alla semplificazione del funzionamento della giustizia e del sistema giudiziario e alla messa a punto di procedure più chiare e più accessibili, tenendo conto della necessità di contenere i costi, soprattutto nell'attuale clima economico,
Q. considerando che l'enfasi posta sull'autonomia delle parti da recenti iniziative UE nella delicata materia del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali, in assenza di rigorose limitazioni, rischia di creare spazio per inaccettabili fenomeni di «shopping del foro»,
1. si congratula con la Commissione per il Piano d'azione proposto;
2. ritiene, tuttavia, che sia ormai giunto il momento di riflettere sul futuro sviluppo dell'SLSG ed invita la Commissione a dar inizio ad un dibattito di ampia portata che coinvolga tutte le parti interessate, compresi in particolare i giudici ed i professionisti della giustizia;
3. invita la Commissione a fare con urgenza il punto, mediante una valutazione d'impatto ex post, delle misure già adottate nel campo del diritto civile e di famiglia al fine di stimarne l'efficacia e accertare in quale misura abbiano raggiunto i loro obiettivi e soddisfatto le esigenze dei cittadini, delle imprese e degli operatori del settore; ritiene che al contempo vada effettuato uno studio che riguardi in particolare i ministeri nazionali di giustizia, le professioni giuridiche, la comunità imprenditoriale e le organizzazioni dei consumatori, al fine di accertare in quali settori siano necessarie e auspicabili nuove misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile;
4. invita la Commissione ad adottare misure in seguito alla risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria, nel suo dialogo con il Parlamento;
5. sottolinea nuovamente la necessità di avvalersi di tutti i mezzi possibili per coltivare la cultura giudiziaria europea, in particolare attraverso l'insegnamento e la formazione giuridica;
6. raccomanda che i programmi di scambio di tipo Erasmus proposti nel Piano d'azione rappresentino soltanto una delle numerose iniziative volte a promuovere la comunicazione verticale e orizzontale tra i tribunali nazionali e europei; richiama l'attenzione sul fatto che il Parlamento sta per commissionare uno studio che valuterà attentamente i programmi di formazione nazionale e le scuole per magistrati, anche allo scopo di individuare le migliori prassi in tale settore;
7. prende atto che gli istituti e le reti nazionali di formazione esistenti, in «prima linea» nell'attuare il diritto dell'Unione negli Stati membri e in contatto diretto con i tribunali nazionali e detentori di una profonda conoscenza della cultura giuridica nazionale e delle sue necessità, dovrebbero essere strumenti per lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea comune;
8. ritiene che si potrebbe iniziare col creare un forum regolare in cui giudici di tutti i gradi di anzianità nei settori del diritto che si occupano con frequenza di questioni transfrontaliere, come nelle cause relative al diritto marittimo, commerciale e di famiglia e ai danni alla persona, potrebbero tenere discussioni su un ambito o ambiti che abbiano causato di recente controversie o difficoltà giuridiche in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e collaborazione e instaurare la fiducia e la comprensione reciproche; è convinto che tale iniziativa possa realizzarsi grazie alla partecipazione attiva delle Università e dei professionisti della giustizia;
9. ritiene che la Commissione dovrebbe appoggiare il dialogo e la comunicazione fruttuosi in corso tra gli organismi professionali europei del diritto presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE); ritiene che ciò potrebbe fungere da base per lanciare ulteriori iniziative di formazione transfrontaliere di organismi professionali in partenariato con altre parti interessate europee, come l'Accademia di diritto europeo (ERA);
10. apprezza il generoso finanziamento stanziato dalla Commissione a favore di progetti transnazionali di formazione giuridica in materia civile, ma deplora che sia molto difficile accedere al finanziamento e utilizzarlo in modo efficace a causa in gran parte dell'inflessibilità dell'attuale sistema; rileva inoltre i problemi per recuperare le spese sostenute durante i programmi di formazione cofinanziati e il fatto che l'organizzazione di tali programmi richieda all'organizzazione professionale interessata di vincolare importi ingenti per lunghi periodi di tempo a causa degli obblighi imposti dalla Commissione; invita pertanto la Commissione ad assumere un approccio più flessibile e innovativo onde consentire alle organizzazioni prive di grandi flussi di cassa di candidarsi per operare programmi di formazione;
11. osserva che il trattamento del diritto dell'Unione in quanto materia distinta nell'insegnamento e nella formazione giuridica ha un effetto marginalizzante; raccomanda pertanto che i piani di studio e di formazione nel settore giuridico integrino ovviamente il diritto dell'Unione in ogni area fondamentale; ritiene che il diritto comparato debba diventare un elemento chiave dei piani di studio universitari;
12. esorta la Commissione ad avviare un dialogo con tutti i responsabili dell'insegnamento giuridico al fine di raggiungere gli obiettivi in questione, tenendo presente che l'insegnamento e la formazione sono principalmente di competenza degli Stati membri; raccomanda altresì che, nel lungo termine, gli avvocati siano tenuti ad avere una conoscenza pratica di almeno un'altra lingua dell'Unione; ritiene che tale obiettivo possa essere promosso immediatamente finanziando e incoraggiando maggiormente gli studenti che intraprendono programmi di stile ERASMUS quale parte dei loro studi giuridici;
13. tenendo presente l'obiettivo ambizioso del programma di Stoccolma di offrire prima del 2014 programmi europei di formazione a metà dei giudici, procuratori, personale giudiziario e altri professionisti impegnati nella cooperazione europea, e il suo appello affinché si faccia ricorso in particolare agli istituti di formazione esistenti, sottolinea che la rete dei Presidenti delle Corti Supreme, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative e la rete Eurojustice delle procure generali europee, dei funzionari giudiziari e degli operatori della giustizia, hanno moltissimo da offrire coordinando e promuovendo la formazione professionale per la magistratura e la reciproca comprensione dei sistemi giuridici di altri Stati membri nonché agevolando la risoluzione delle controversie e dei problemi transfrontalieri, per cui la loro attività deve essere facilitata e ottenere finanziamenti sufficienti; ritiene che ciò debba portare a un piano integralmente finanziato per la formazione giudiziaria europea, elaborato in collegamento con le citate reti giudiziarie, evitando inutili duplicazioni di programmi e strutture e avendo come obiettivo l'istituzione di un'Accademia giudiziaria europea che riunisca la Rete europea di formazione giudiziaria e l'Accademia di diritto europeo;
14. ritiene che, specialmente nella fase di stesura della legislazione dell'Unione, in particolare in materia di diritto civile e diritto di famiglia, occorra far sì che i giudici nazionali e dell'Unione possano pronunciarsi sugli aspetti puramente tecnici delle misure proposte al fine di assicurare che la legislazione futura possa essere recepita e applicata con la minima difficoltà possibile dai giudici nazionali; ritiene che ciò potrebbe altresì contribuire a creare ulteriori contatti tra giudici, aprendo in tal modo nuovi canali di comunicazione; accoglie positivamente i contributi delle magistrature nazionali nel corso delle procedure legislative;
15. ritiene che la Commissione dovrebbe affrontare, in via prioritaria, i problemi sollevati dalle divergenze nel diritto procedurale nazionale (per esempio, per quanto attiene ai termini di prescrizione e al trattamento del diritto straniero da parte dei tribunali); suggerisce, alla luce dell'importanza fondamentale di questo aspetto, che la data per la relazione della Commissione sul funzionamento dell'attuale regime dell'UE relativo al diritto di procedura civile attraverso le frontiere debba essere anticipata dal 2013 alla fine del 2011; sollecita la Commissione a rispondere con urgenza alla sua risoluzione del 1° febbraio 2007(3)
presentando una proposta relativa a un termine di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali;
16. accoglie con favore il Libro verde del 1° luglio 2010 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese e appoggia l'ambiziosa iniziativa della Commissione volta alla creazione di uno strumento di diritto contrattuale che possa essere applicato volontariamente dalle parti contraenti (COM(2010)0348);
17. sottolinea l'importanza della giustizia transfrontaliera per la soluzione di casi di frode e di pratiche commerciali fuorvianti, che hanno origine in uno Stato membro e hanno come obiettivo singoli individui, ONG e PMI in altri Stati membri;
18. richiama l'attenzione sulla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 relativa alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale(4)
ed esorta la Commissione a provvedere al miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri ai fini dell'assunzione di prove e del rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 1206/2001, in particolare assicurando che le autorità giudiziarie e gli operatori di giustizia siano meglio informati in proposito e che promuovano un ampio ricorso alla tecnologia dell'informazione e alle videoconferenze; ritiene che dovrebbe esistere un sistema sicuro per inviare e ricevere posta elettronica e che tali questioni dovrebbero essere trattate nel quadro della strategia europea in materia di giustizia elettronica;
19. accoglie con favore il fatto che il Piano d'azione proponga un'iniziativa legislativa per un regolamento volto a migliorare l'efficacia nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie per quanto riguarda la trasparenza del patrimonio dei debitori nonché un regolamento analogo sul sequestro di conti bancari; sottolinea tuttavia la natura complementare delle due proposte, che andrebbero presentate quanto prima possibile;
20. ritiene che iniziative di tal genere rivestano un'importanza crescente nel contesto della recessione economica;
21. invita la Commissione a sviluppare le suddette iniziative il più rapidamente possibile, incentrandosi sulla possibilità di un mezzo di ricorso europeo autonomo che permetta la trasparenza e/o il congelamento dei beni nelle cause transfrontaliere;
22. sottolinea che tale ambito ha conseguenze importanti in termini finanziari e di reputazione; raccomanda, di conseguenza, il ricorso preventivo a meccanismi alternativi di composizione delle controversie;
23. ritiene che il consolidamento delle disposizioni giuridiche secondo le modalità indicate nella presente relazione dovrebbe certamente condurre allo sviluppo e al rafforzamento delle relazioni economiche e professionali, contribuendo in tal modo alla creazione di un vero mercato unico;
24. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione più uniforme della legislazione UE (nei suoi aspetti procedurali), concentrandosi sulle norme standardizzate e sulle procedure amministrative che dovrebbero essere applicate in ambiti di competenza dell'Unione quali tassazione, dogane, commercio e protezione dei consumatori, nei limiti dei trattati UE, ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e della libertà di concorrenza;
25. rileva il fatto che il Programma di Stoccolma mira alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che garantisca ai cittadini il godimento di diritti fondamentali compreso quello alla libertà di impresa per sviluppare capacità imprenditoriale nei diversi settori dell'economia;
26. sostiene vivamente la Commissione nel suo obiettivo di attuare una legislazione che riduca i costi commerciali e delle transazioni, in particolare per le PMI;
27. incoraggia iniziative comuni da parte della Commissione e degli Stati membri per sostenere le PMI che operano al di là delle frontiere in tutta l'UE snellendo la burocrazia per giungere ad una riduzione notevole degli oneri amministrativi, finanziari e regolamentari; si compiace della prossima revisione della direttiva contro i ritardi di pagamento;
28. sottolinea che il corretto funzionamento del mercato unico sostiene lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e contribuisce a rafforzare il modello europeo di economia sociale di mercato; riconosce anche che la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia rafforzerà il mercato unico e in particolare la protezione dei consumatori;
29. sottolinea che l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce, quale disposizione di applicazione generale, che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza della nuova proposta di direttiva sui diritti del consumatore, nonché la prossima modernizzazione della direttiva sui viaggi «tutto compreso», la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sulla pubblicità fuorviante e comparativa;
30. invita la Commissione a garantire che vengano rimossi tutti gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico, identificati ultimamente nell'«Agenda digitale» 2010, con mezzi sia legislativi che non legislativi; sollecita una soluzione rapida dei problemi del commercio transfrontaliero per gli acquisti online dei consumatori, soprattutto con riferimento ai pagamenti e alle consegne transfrontalieri; sottolinea l'esigenza di aumentare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico transfrontaliero rafforzando, tra l'altro, la lotta alla cybercriminalità e alla contraffazione; chiede l'elaborazione di una Carta dei diritti dei consumatori UE nel settore dei servizi online e del commercio elettronico;
31. reitera la richiesta alla Commissione di garantire che il Parlamento europeo sia tenuto immediatamente e pienamente al corrente degli sviluppi ACTA in tutte le fasi dei negoziati, per rispettare la lettera e lo spirito del trattato di Lisbona nonché la richiesta di garanzie supplementari quanto al fatto che l'ACTA non modificherà l'acquis dell'UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti fondamentali; invita la Commissione a collaborare strettamente con i paesi terzi che non prendono parte ai negoziati ACTA, in particolare con i paesi emergenti;
32. attira l'attenzione sui problemi relativi all'incertezza giuridica degli scambi commerciali da e verso paesi terzi, e sulla questione della giurisdizione competente per la risoluzione di una controversia; rileva che, nonostante esistano principi di diritto internazionale privato, la loro applicazione solleva un certo numero di problemi che riguardano soprattutto i consumatori e le piccole imprese, che spesso non sono a conoscenza dei propri diritti; sottolinea inoltre le nuove sfide giuridiche sollevate dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle transazioni in Internet; evidenzia la necessità di adottare un approccio coerente a livello internazionale per evitare che consumatori e piccole imprese siano penalizzati da questa situazione;
33. richiama l'attenzione della Commissione, per quanto riguarda il diritto societario in quanto influenzato dal diritto privato internazionale, sulle risoluzioni del Parlamento del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (2008/2196(INI)), del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario, e del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria, nonché sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Daily Mail e General Trust, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC Systems, e Cartesio;
34. rileva che nell'obiter dictum della sentenza Cartesio, la Corte afferma che dal momento che il diritto comunitario non ha fornito un'uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile a una società, la questione se l'articolo 49 TFUE si applichi a una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale norma costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, può trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile; rileva inoltre che gli sviluppi nel campo del diritto societario previsti nel trattato, perseguiti per mezzo della legislazione e di accordi, non hanno finora riguardato le differenze tra la legislazione dei vari Stati membri e, di conseguenza, non hanno ancora eliminato tali differenze; rileva che ciò evidenzia una lacuna nel diritto dell'Unione; chiede nuovamente che sia posto rimedio a tale lacuna;
35. sollecita la Commissione a compiere ogni sforzo alla conferenza dell'Aia per ridare vita al progetto di una convenzione internazionale in materia di sentenze; ritiene che la Commissione possa iniziare con l'avvio di consultazioni ad ampio raggio, informando e associando nel contempo il Parlamento, per definire se le norme contenute nel regolamento (CE) n. 44/2001(5)
debbano essere dotate di effetto riflessivo al fine di incentivare altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, a riprendere i negoziati; ritiene che sarebbe prematuro e avventato prevedere di conferire alle norme di suddetto regolamento un effetto riflessivo finché non sarà sufficientemente chiaro che i tentativi di riavviare i negoziati all'Aia sono falliti e dalle consultazioni e studi condotti non risulti che tale misura avrebbe effetti positivi e vantaggi per i cittadini, le imprese e i professionisti della giustizia;
36. invita il Commissario per la giustizia ad assicurare che in futuro il Parlamento sarà associato più strettamente alle attività della Commissione e del Consiglio alla conferenza dell'Aia mediante l'osservatore del Parlamento e mediante notifiche regolari alla commissione parlamentare competente; ricorda alla Commissione, in tale contesto, gli impegni istituzionali espressi dal Commissario Frattini dinanzi al Parlamento nel settembre 2006, secondi i quali la Commissione coopererebbe pienamente con il Parlamento nell'ambito dei suoi lavori alla conferenza dell'Aia;
37. incoraggia la Commissione a svolgere pienamente il suo ruolo nei lavori della conferenza dell'Aia; sollecita la Commissione a prendere misure per assicurare che l'UE ratifichi la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori;
38. decide di istituire un forum interparlamentare sui lavori della conferenza dell'Aia; ritiene, a titolo esemplificativo, che la promozione da parte della conferenza dell'Aia dell'autonomia delle parti nelle relazioni contrattuali internazionali abbia implicazioni così gravi dal punto di vista dell'evasione di norme obbligatorie da richiedere che sia fatta oggetto di dibattito e riflessione in forum democratici a livello mondiale;
39. constata che la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro sull'arbitrato; raccomanda alla Commissione di non adottare nessuna iniziativa legislativa in materia senza tenere consultazioni aperte con la piena partecipazione del Parlamento europeo; invita la Commissione ad assicurare che un rappresentante della commissione parlamentare competente sia invitato a prendere parte a tutti questi gruppi di lavoro e ritiene che, senza pregiudizio del diritto d'iniziativa della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di nominare uno o più membri di tali gruppi di lavoro onde assicurare che siano realmente rappresentativi;
40. sottolinea l'esigenza di garantire il riconoscimento reciproco dei documenti ufficiali delle pubbliche amministrazioni nazionali; accoglie con favore lo sforzo della Commissione di mettere in grado i cittadini di esercitare i loro diritti di libera circolazione e appoggia con vigore i piani volti a permettere il riconoscimento reciproco degli effetti degli atti di stato civile; chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre gli ostacoli incontrati dai cittadini che di fatto esercitano i propri diritti di libera circolazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali a cui hanno diritto e il diritto di voto alle elezioni municipali;
41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).