Ancora ritardi nell’attuazione delle decisioni quadro sulle misure detentive

Gli Stati membri dell’Unione europea arrancano nell’applicazione di decisioni quadro nel settore della cooperazione giudiziaria penale che pure sono cruciali per fronteggiare il grave problema del sovraffollamento carcerario. Lo ha rivelato la Commissione europea nella relazione pubblicata oggi sull’attuazione di tre decisioni quadro (Com (2014)57, com_2014_57_en): la 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea; la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e la 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009  sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. La prima decisione quadro è stata recepita in 18 Stati membri, inclusa l’Italia con il Dlgs 7 settembre 2010 n. 161; la 2008/947 in 14 Stati (l’Italia non ha ancora provveduto) e la 2009/929 in 12 Paesi (ancora assente l’Italia. Si veda il documento di lavoro allegato alla relazione swd_2014_34_en).

Eppure – osserva la Commissione – gli atti in esame sono fondamentali per favorire il reinserimento dei detenuti permettendo di far scontare la pena nel Paese della cittadinanza o della residenza abituale del condannato anche se la pronuncia è stata emessa in un altro Stato membro. Senza dimenticare i vantaggi sotto il profilo dei costi del sistema carcerario. Va sottolineato che, poiché gli atti sono stati adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Commissione non può ancora avviare procedure d’infrazione ma lo potrà fare a partire dal 1° dicembre 2014.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *