Hate Speech: ancora troppe le lacune nell’attuazione della decisione quadro Ue

E’ scaduto da oltre tre anni il termine per il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, ma l’atto Ue non è stato ancora attuato in modo effettivo e completo in tutti gli Stati membri. Lo ha scritto la Commissione europea nella comunicazione sull’attuazione della decisione quadro presentata il 27 gennaio 2014 (COM(2014)27 com) che ha denunciato l’esistenza di troppi vuoti normativi in diversi Stati membri. Basti un esempio: il caso del negazionismo. L’articolo 1 della decisione quadro, infatti, vieta “l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”, nonché dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga ma alcuni Paesi, tra i quali l’Italia, si sono limitati a punire unicamente il reato di apologia. Così come in alcuni Stati non è stato inserito il reato di incitamento all’odio (si veda il documento di lavoro con un’analisi e un quadro dettagliato delle legislazioni degli Stati membri srv).

Lacunosa anche l’armonizzazione delle sanzioni. La decisione quadro prevede sanzioni penali con la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni, ma alcuni Stati sono andati oltre arrivando a pene sino a sette anni o hanno previsto, in alternativa, l’applicazione di sanzioni pecuniarie. La Commissione punta a un miglioramento della decisione quadro anche per affermare nuove forme di cooperazione in grado di individuare i responsabili dell’istigazione all’odio attraverso internet e favorire una più efficace cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

 

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