Contrasto tra immunità dalla giurisdizione e diritti umani fondamentali: la parola alla Consulta

Sul rapporto tra immunità degli Stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali la parola passa adesso alla Corte costituzionale italiana. Con ordinanza n. 1300/2012 (immunità), il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, il 21 gennaio 2014, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale chiedendo alla Consulta di accertare se la norma consuetudinaria che sancisce l’immunità degli Stati dalla giurisdizione, così come delineata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, sia contraria agli articoli 2 e 24 della Costituzione (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-sconfitta-allaja.html). Al Tribunale di Firenze si erano rivolti gli eredi di un cittadino italiano deportato in Germania durante la Seconda guerra mondiale, ucciso e sepolto in una fossa comune. Come già accaduto in diverse occasioni, la Germania ha eccepito il difetto di giurisdizione chiedendo anche di dare piena attuazione alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia nella controversia Germania contro Italia. Sulla stessa linea anche l’Italia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale di Firenze riconosce che, a seguito della pronuncia della Corte dell’Aja, la Cassazione ha chiarito, modificando il proprio precedente orientamento (si veda, tra gli altri il caso Ferrini), che allo Stato estero deve essere garantita l’immunità anche quando commette gravi e massicce violazioni dei diritti umani (si veda la decisione n. 4284/2013 delle sezioni unite civili, http://www.marinacastellaneta.it/blog/fosse-ardeatine-no-alla-giurisdizione-italiana-per-le-azioni-di-risarcimento-danni-contro-la-germania.html).

Il Tribunale di Firenze fa capire di non condividere l’impostazione data dalla Corte internazionale di giustizia (molto criticata anche in dottrina) in relazione al rapporto tra norma di ius cogens a tutela dei diritti umani e norma sull’immunità dalla giurisdizione, soprattutto nella parte in cui i giudici internazionali hanno tracciato una netta linea di demarcazione, ritenendo che la norma sull’immunità statale abbia natura procedurale. Da questa premessa, la Corte internazionale di giustizia ha desunto che non si può prospettare un contrasto con la violazione di “norme di natura materiale con valore imperativo inderogabile” ossia i diritti umani fondamentali. Una tesi che in effetti suscita non poche perplessità e che ha di fatto consentito alla Corte di glissare sull’eventuale conflitto tra norme di diritto cogente ritenendo che non può esistere un conflitto tra norme di ius cogens materiali e norme processuali in quanto operative su piani differenti, malgrado il disaccordo di alcuni giudici (si veda l’interessante e articolata opinione dissidente del giudice Cançado Trindade, 16891). Pur asserendo che al “giudice italiano è sottratta l’interpretazione della valenza imperativa e inderogabile delle norme di jus cogens di diritto internazionale, ambito nel quale la Corte internazionale di giustizia ha una competenza assoluta ed esclusiva, non può però negarsi – prosegue il Tribunale di Firenze – che questi sia tenuto a verificare se sia manifestamente infondato il dubbio che l’adozione indifferenziata di tale reciproca protezione in favore dei singoli Stati e in danno, nel caso in esame dei singoli individui gravemente lesi, non sia conforme all’ordinamento radicato della Repubblica italiana sulla base delle norme della Costituzione e delle sue fonti integrative anche sovranazionali”.

Il Tribunale è poi passato ad analizzare il meccanismo di adattamento alle consuetudini internazionali attraverso l’articolo 10 della Costituzione. Questo comporta – precisa il giudice italiano – che la norma di diritto internazionale generale abbia valore di “norma interposta” e sia parametro di costituzionalità delle leggi ordinarie interne. Detto questo, però, ad avviso del Tribunale rimettente, le norme internazionali devono essere sottoposte  a un controllo di costituzionalità in base all’articolo 134 della Costituzione, senza alcun limite temporale fissato in passato nella sentenza n. 48/1979. Ed invero, è evidente che la norma sull’immunità produce un conflitto con l’articolo 24 della Costituzione e impedisce la tutela giurisdizionale malgrado siano lesi diritti fondamentali della persona umana con la commissione di crimini contro l’umanità commessi “nello Stato investito dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ancorché commesso da altro Stato nell’esercizio di poteri sovrani”. Ma non finisce qui, perché secondo il Tribunale di Firenze si pone un ulteriore profilo di incostituzionalità con riguardo alla legge n. 848/1957 di attuazione della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui è stato recepito l’articolo 94 dello Statuto che obbliga gli Stati ad eseguire le sentenze della Corte internazionale di giustizia. In ultimo, il Tribunale ha prospettato l’incostituzionalità della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/in-vigore-la-convenzione-onu-sullimmunita-degli-stati-litalia-spiana-la-strada-allesecuzione-della-sentenza-della-corte-internazionale-di-giustizia-nella-controversia-italia-germania.html) nella parte in cui dispone l’obbligo di rispettare la pronuncia della Corte dell’Aja chiedendo ai giudici nazionali di applicare il principio dell’immunità negando la giurisdizione italiana. Adesso, quindi, la parola alla Corte costituzionale.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cassazione-applica-la-sentenza-della-corte-dellaja-nella-controversia-germania-italia.html.

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