Riconoscimento della sentenza di condanna straniera anche se il cittadino italiano risiede all’estero

La sentenza straniera che accerta la commissione di un reato riconosciuta attraverso l’articolo 730 c.p.p. vale ai fini dell’applicazione della recidiva, anche nei casi in cui si tratti di un cittadino italiano residente all’estero. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 50616/13 del 16 dicembre 2013 (riconoscimento). La Cassazione ha così respinto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano che aveva riconosciuto la sentenza penale straniera della Corte di appello per il terzo distretto degli Stati Uniti che aveva condannato il ricorrente per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il condannato, tuttavia, l’articolo 730 pone un limite alla riconoscibilità delle sentenze straniere nei confronti di cittadini italiani residenti all’estero. Una tesi respinta dalla Suprema Corte sia alla luce del dato letterale della norma sia tenendo conto dell’evoluzione in materia di cooperazione giudiziaria penale tra Stati sovrani nel contesto internazionale e dell’Unione europea. Va tenuto conto – ha precisato la Corte di cassazione – che pur mancando un trattato specifico tra Stati Uniti e Italia in materia di riconoscimento di sentenze penali, l’accordo tra i due Paesi del 25 giugno 2003 sull’estradizione, ratificato dall’Italia con legge n. 25 del 16 marzo 2009, attribuisce rilievo alla cittadinanza nel momento in cui dispone che la parte richiesta conceda l’estradizione anche per reati commessi al di fuori della parte richiedente se l’estradando sia cittadino di tale ultimo Stato e sia rispettato il principio della doppia punibilità.

Pertanto, per la Suprema corte è necessario dare rilievo preminente al criterio della cittadinanza e “dare valore assoluto al riferimento normativo che l’art. 730 c.p.p. fa di tale condizione soggettiva, nel senso di risultare applicabile a tutti i cittadini italiani, a prescindere dal luogo della loro residenza o dalla circostanza della loro sottoposizione a procedimento penale in Italia”.

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