Spazio agli interventi regionali per i neocomunitari

Una legge regionale sulle norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia, come quella adottata dalla Regione Puglia (legge 4 dicembre 2009 n. 32), non è contraria all’articolo 117 della Costituzione nella parte in cui riconosce, anche alla luce del diritto Ue e delle norme in materia di cittadinanza europea, l’esercizio di diritti fondamentali spettanti ai cittadini neocomunitari alla luce dell’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea «che impone sia garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell’Unione europea, la parità di trattamento rispetto ai cittadini di uno Stato membro». Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 299 depositata il 22 ottobre 2010(http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1), con la quale la Consulta ha escluso che la legge regionale in esame «violi la competenza legislativa statale in materia di rapporti con l’Unione europea…in quanto si limita ad assicurare anche ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell’osservanza degli obblighi comunitari e riguardanti settori di propria competenza….». La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme relative all’effettività del diritto di difesa degli immigrati perché la questione della tutela legale non rientra nell’ambito materiale di competenza regionale.

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