Pubblicata la direttiva Ue sul diritto al difensore

Tutela dei diritti e garanzie procedurali rafforzate (però con alcune attenuazioni e deroghe) per assicurare un’effettiva fiducia reciproca tra gli Stati membri e agevolare il riconoscimento dei provvedimenti penali in tutta l’Unione europea. Con quest’obiettivo, è stata approvata la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE di oggi (2013:48). La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 27 novembre 2016, è stata adottata in base all’articolo 82, paragrafo 2, TFUE secondo il quale devono essere stabilite norme minime per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, anche nell’ambito dei «diritti della persona nella procedura penale».

L’articolo 2 della direttiva fissa il perimetro di attuazione stabilendo che essa “si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione”. Inoltre, è disposta l’applicazione anche alle persone ricercate in base all’esecuzione del mandato d’arresto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. Nel caso di reati minori per i quali, all’interno di uno Stato membro, non possano essere disposte misure privative della libertà personale, la direttiva si applica solo nei procedimenti dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale. E’ altresì codificato il diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale. Inserite, poi, norme ad hoc, per la comunicazione con le autorità consolari e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

I diritti previsti possono essere oggetto di rinuncia da parte del titolare del diritto in forma scritta o orale, a condizione che sia redatto un verbale. In ogni caso è stata inserita una clausola di non regressione, secondo la quale la direttiva non può essere interpretata “in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU o da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicuri un livello di protezione più elevato”.

La nuova direttiva si aggiunge alla 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e alla direttiva  2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

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