Trattenimento nei CIE solo nel rispetto dei termini previsti dalla legge

La proroga del trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE) del cittadino straniero che non possa essere allontanato coattivamente in modo contestuale all’espulsione, che ecceda il termine massimo di 60 giorni, è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al Dlgs n. 286/1998. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 11451 del 14 maggio 2013 (CIE) che ha parzialmente accolto il ricorso di un cittadino straniero che, destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva subito la proroga del termine di permanenza nel CIE di oltre 90 giorni. Questa misura decisa dal giudice di pace di Brindisi, che comporta una privazione della libertà personale, è stata assunta – precisa la Cassazione – in modo difforme rispetto all’articolo 14 del Dlgs n. 286 del 1998 che non la consente. Ora, poiché la privazione della libertà personale è  ammissibile solo nei casi in cui ciò sia previsto in modo espresso dalla legge, il provvedimento deve essere annullato.

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