Nel MAE ricorsi sospensivi ammessi solo nel rispetto dei termini fissati dalla decisione quadro

Gli Stati membri sono liberi di scegliere se prevedere un ricorso giurisdizionale sospensivo avverso le decisioni relative al mandato di arresto europeo. A patto, però, che non sia compromessa la cooperazione giudiziaria penale tra Stati membri dell’Unione. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata con sentenza del 30 maggio (causa C-168/13, Jeremy, MAE) a seguito del primo rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel francese. Un cittadino inglese era stato fermato in Francia a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità inglesi perché accusato di sottrazione di minore. L’indagato aveva acconsentito alla consegna a condizione di non essere perseguito o giudicato per reati commessi prima della consegna. Dopo il suo trasferimento in Inghilterra, il Regno Unito aveva chiesto ai giudici competenti francesi il via libera alle attività istruttorie anche per fatti commessi prima della consegna. A fronte del sì francese, il cittadino inglese aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione che, a sua volta, aveva sottoposto alla Corte costituzionale francese una questione prioritaria di costituzionalità riguardo alla norma del codice di procedura penale che esclude l’impugnazione delle decisioni sull’estensione degli effetti del mandato di arresto. Come detto, per la prima volta, il Conseil constitutionnel ha sollevato una questione di pregiudizialità relativa alla decisione quadro 2002/584 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, come modificata dalla 2009/299/Gai. La Corte di giustizia ha così stabilito che il diritto dell’Unione lascia discrezionalità agli Stati in ordine alla previsione di ricorsi giurisdizionali con effetti sospensivi avverso le decisioni sul mandato di arresto. Tuttavia, nell’esercizio di questo potere discrezionale gli Stati membri devono assicurare il raggiungimento dell’obiettivo fissato nella decisione quadro che è quello di accelerare la cooperazione giudiziaria. Di conseguenza, un eventuale ricorso è ammissibile solo a condizione che siano rispettati i termini di esecuzione della decisione quadro.

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