Diritto di voto: per la CEDU ampio margine di discrezionalità degli Stati

Stabilire limitazioni in materia elettorale nei confronti di cittadini che vivono da molti anni in altri Stati non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi relativa al caso Shindler contro Regno Unito (ricorso n. 19840/09, CASE OF SHINDLER v. THE UNITED KINGDOM). A Strasburgo si era rivolto un cittadino inglese che da oltre 15 anni risiedeva in Italia con la moglie italiana. In base alla legge inglese i cittadini residenti all’estero da oltre 15 anni non possono votare alle elezioni politiche nel Regno Unito. Secondo il ricorrente ciò costituisce una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 che impone agli Stati di assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. Una tesi respinta dalla Corte secondo la quale gli Stati, in materia elettorale, hanno un ampio potere discrezionale. Inoltre, il diritto di cui all’articolo 3 non ha carattere assoluto ed è quindi possibile porre limitazioni proporzionali che consentano di raggiungere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. La limitazione al diritto di voto è prevista solo per coloro che da oltre 15 anni risiedono in un altro Stato in ragione del fatto che sussiste un evidente distacco rispetto al Paese di origine. La legge inglese, quindi, si propone di consentire il voto solo a coloro che hanno uno stretto legame con il Paese e che hanno, di conseguenza, un interesse a scegliere coloro che in parlamento adotteranno leggi con effetti proprio sul corpo elettorale. Inoltre, nel caso di rientro in patria, il cittadino inglese acquisirebbe nuovamente il diritto di voto. A ciò si aggiunga che gli Stati non hanno una legislazione uniforme e sussistono notevoli differenze da Paese a Paese, situazione che comporta un allargamento del margine d’intervento delle autorità nazionali. Di qui la conclusione della Corte europea secondo la quale il Regno Unito non ha violato la Convenzione.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *