Procedimento di delibazione per l’efficacia delle sentenze ecclesiastiche in Italia

L’abrogazione degli articoli 796 e 797 c.p.c. non incide sul concordato tra Stato del Vaticano e Italia, con la conseguenza che il meccanismo di delibazione va applicato per le sentenze ecclesiastiche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 7946/13 depositata il 29 marzo 2013 (7946). Alla Cassazione si era rivolto un marito il quale si era visto respingere dalla Corte di appello di Reggio Calabria  la richiesta di declaratoria di efficacia in Italia di una sentenza del tribunale ecclesiastico del 31 dicembre 2008 con la quale era dichiarata la nullità del matrimonio. Per i giudici italiani il no alla delibazione era giustificato dall’assenza di prova della conoscenza da parte della moglie del vizio del consenso del marito. Secondo il ricorrente, tuttavia, i giudici di appello avevano violato l’articolo 64 della legge n. 218/95 relativa al riconoscimento automatico delle sentenze straniere. Una posizione non condivisa dalla Cassazione secondo la quale è vero che la legge n. 218 con l’articolo 73 ha abrogato gli articoli 796 e 797 c.p.p., ma questa abrogazione non ha efficacia sull’accordo lateranense che deve quindi essere applicato. Giusto quindi avviare il procedimento di delibazione e non applicare l’articolo 64 della legge n. 218/95.

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