L’obbligo di segnalazione imposto agli avvocati dalla direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio non è contrario alla CEDU. Confermata la protezione equivalente nella tutela dei diritti dell’uomo da parte dell’Unione

Non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo l’obbligo di segnalazione  di operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepita in Italia con Dlgs n. 231/2007. E’ vero che gli avvocati hanno un dovere di riservatezza, ma l’obbligo di segnalazione è una misura proporzionale tanto più che detto obbligo non sussiste nei casi in cui gli avvocati compiano atti legati all’esercizio della difesa del cliente. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Michauld contro Francia (ricorso n. 12323/11) depositata oggi (AFFAIRE MICHAUD c. FRANCE). Alla Corte europea si era rivolto un avvocato che contestava la normativa di attuazione della direttiva Ue. Il Consiglio di Stato si era rifiutato di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’avvocato si era così rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette ledeva il principio di segretezza tra avvocato e cliente e ritenendo la normativa in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza – a causa dell’obbligo per l’avvocato di trasmettere informazioni all’autorità amministrativa competente. La Corte europea ha chiarito, prima di tutto, la propria competenza a pronunciarsi in relazione ai casi in cui la presunta violazione della Convenzione deriva dall’adempimento degli obblighi di partecipazione degli Stati ad organizzazioni internazionali. Detto questo, tuttavia, la Corte europea ha precisato che, con riguardo all’Unione europea, anche se gli Stati sono responsabili delle misure prese per l’attuazione di obblighi internazionali, sussiste il principio della protezione equivalente, con la conseguenza che la Corte può ridurre l’intensità del controllo proprio perché l’Unione europea assicura il rispetto dei diritti fondamentali in modo equivalente (quindi non identico) alla Convenzione. In ogni caso, per la Corte, poiché la misura di lotta al riciclaggio persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionale perché coinvolge le attività degli avvocati che assistono un cliente in transazioni e non nella fase della difesa giudiziale, non vi è alcuna violazione della Convenzione.

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