Tariffe per i maestri di sci incompatibili con il diritto Ue.

La Corte costituzionale, con sentenza del 19 settembre 2012 n. 219 ha dichiarato incostituzionale la legge 9 settembre 2011 n. 29 della regione Molise che disciplina la professione del maestro di sci nella parte in cui impone ai maestri iscritti in albi professionali di altre regioni e province di applicare le tariffe previste dalla giunta regionale (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do). La Presidenza del Consiglio aveva sollevato la questione di costituzionalità con riguardo all’articolo 117 della Costituzione ritenendo che la tutela della concorrenza è riservata in via esclusiva allo Stato. Non solo. La disposizione della regione Molise contrasta anche con  gli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che garantiscono la libera prestazione dei servizi e con le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE e del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE in relazione alla libera prestazione di servizi, costituendo una barriera all’accesso e un ostacolo alla competitività. D’accordo la Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità della norma.

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