Il restyling della legge Pinto non convince Strasburgo

L’obiettivo è alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, ma il risultato potrebbe essere  far innalzare il numero di ricorsi per gli indennizzi dovuti a causa della durata irragionevole dei processi a Strasburgo. La messa a punto della legge Pinto con il decreto legge n. 83/2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese») potrebbe non superare alla prova dei fatti il vaglio di Strasburgo. Tanto più che le modifiche alla legge n. 89/2001 (legge Pinto) non incidono su uno dei motivi che spesso causano la trasferta a Strasburgo: i ritardi dell’Italia nella liquidazione degli indennizzi.

La Direzione generale dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha scritto al Governo, l’8 agosto, in vista della riunione di dicembre, mettendo nero su bianco i profili che suscitano le maggiori perplessità (2012dd806DH). Prima di tutto è contrario alla giurisprudenza della Corte europea l’obbligo di attendere la conclusione definitiva del processo per presentare la domanda di indennizzo: la Corte di Strasburgo ha già da tempo stabilito che la durata eccessiva del processo è una violazione continua e le vittime non devono attendere la fine del processo, potendo far valere il proprio diritto ad ottenere un indennizzo per la violazione subita nel momento in cui il procedimento ha superato la soglia di durata ritenuta ragionevole. Ma anche altri aspetti non convincono, come l’automaticità del calcolo della durata eccessiva del processo. In pratica, in base alle modifiche introdotte, un processo è considerato irragionevolmente lungo unicamente se supera la soglia dei 6 anni mentre, in diverse occasioni, la Corte ha ritenuto che anche procedimenti di durata inferiore ai sei anni, in alcune circostanze , possono essere considerati troppo lunghi. Perplessità anche sul calcolo dell’indennizzo che non potrà superare, secondo le modifiche, il valore dell’oggetto della causa, mentre per Strasburgo questo è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, senza che esso possa costituire un limite di valore automatico.

Inoltre, in base alle modifiche introdotte con il decreto legge convertito, è escluso l’indennizzo alla parte che rifiuta il regolamento amichevole proposto dal giudice, così come è previsto il pagamento degli indennizzi nei limiti delle risorse disponibili: limiti del tutto contrari alla Convenzione.

Queste difformità rispetto alla prassi giurisprudenziale di Strasburgo evidenziate dal Consiglio d’Europa – non sono però le uniche – rischiano di provocare un incremento dei ricorsi alla Corte europea che già subisce le inefficienze del sistema giustizia italiano.

Sono oltre 8.000 i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea relativi alla durata eccessiva dei processi e alla legge Pinto. Di questi, 3.900 ricorsi riguardano i ritardi nella liquidazione degli indennizzi dovuti dallo Stato alle vittime.

3 Risposte
  • nicola ferro
    settembre 19, 2012

    e che dire della tendenziosa pretesa di copia autenticata di tutti gli atti e dell’abitudine di compensare le spese?…

  • DE STEFANO AGOSTINO
    marzo 25, 2013

    attendo da 12 anni sentenza per un passaggio di proprietà mai effettuato per regolarizzo di acquisto di una autovettura da un concessionario ( con tanto di regolare contratto e quietanze di pagamento) e i vari giudici che si sono succeduti nelle numerose udienze rimandano di mesi in mesi la decisione . I proprietari originari si scaricano reciprocamente le responsabilità e la vettura è ormai da demolire e ferma in garage a marcire, se questa è giustizia !

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