L’adozione di misure provvisorie non altera l’attribuzione di competenza in base al regolamento 2201/2003

La Corte di cassazione francese, prima sezione civile, torna sul regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e, in particolare, sul rapporto tra l’articolo 20 del regolamento Bruxelles II bis che si occupa delle misure provvisorie e giudice competente nel merito. La sentenza dell’8 luglio 2010 n. 698 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/698_8_16927.html
ha preso il via da una coppia che, dopo essersi sposata in Francia, aveva stabilito la propria residenza in Inghilterra. Con il divorzio, i figli erano stati affidati alla madre, mentre il padre, tornato in Francia, godeva di un diritto di visita. Tuttavia, durante le vacanze, non aveva più riconsegnato i bambini alla madre. Un giudice francese aveva disposto, con provvedimento d’urgenza, che i bambini vivessero, solo in via provvisoria, con il padre, ma la pronuncia aveva cessato di avere effetti poiché l’Alta Corte inglese competente in materia aveva emesso una sentenza con la quale ordinava il rientro del minore. La Corte d’appello francese aveva ritenuto che, in base all’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, le misure provvisorie non avessero più effetto  a seguito della sentenza inglese che ordinava il rientro dei minori. Una posizione condivisa dalla Cassazione che ha precisato il rapporto tra misure provvisorie e provvedimenti del giudice competente nel merito e ha respinto il ricorso del padre.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *