La sentenza di divorzio di un tribunale straniero che non regolamenta le questioni sull’affidamento e sul mantenimento dei figli non è contraria all’ordine pubblico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 13556/12 del 30 luglio ( 13556-2012), con la quale la Suprema Corte ha dato il via libera al riconoscimento di una sentenza targata Usa sul divorzio di una coppia di cittadini statunitensi che la Corte di appello di Venezia aveva ritenuto pienamente efficace in Italia. Chiara la posizione della Cassazione: nessuna violazione di diritti inviolabili e indisponibili dei figli se la pronuncia straniera nulla dispone su affidamento e mantenimento. Questi i fatti: una coppia di cittadini statunitensi, con due figli, aveva deciso di divorziare presentando istanza al tribunale di Houston (Texas). I giudici avevano concesso il divorzio approvando l’accordo concluso dai due coniugi sul patrimonio, che prevedeva il rinvio per le questioni su affidamento e mantenimento dei bimbi ai giudici italiani (la coppia si era trasferita a Verona). Il marito aveva chiesto il riconoscimento della pronuncia in Italia in linea con l’art. 64 della legge di diritto internazionale privato n. 218/95. La donna si era opposta invocando motivi di ordine pubblico che, a suo dire, impedivano il riconoscimento. Una tesi bocciata dalla Cassazione.
La sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero fra cittadini non italiani, infatti, anche se non indica le condizioni di affidamento e di mantenimento dei bambini non entra in conflitto con alcun principio fondamentale dell’ordinamento italiano. “Nessun principio costituzionale – ha proseguito la Corte – impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto”. Né si può affermare che l’accordo fosse stato viziato, come rivendicava la donna sostenendo di essere stata costretta a firmarlo, in assenza di prove fornite ai giudici di merito. Che, per la Cassazione, hanno agito correttamente applicando l’articolo 64 sul riconoscimento delle sentenze straniere e non l’articolo 66 della legge n. 218/95 sul riconoscimento degli atti di volontaria giurisdizione. Per la Suprema Corte, infatti, la pronuncia straniera, anche se riproduce il contenuto di un accordo tra le parti è sempre espressione di un potere giurisdizionale che comporta l’applicazione delle condizioni fissate nell’articolo 64. I giudici di merito, quindi, hanno anche accertato che il giudice straniero avesse la competenza in base ai principi dell’ordinamento italiano. Di qui il via libera al riconoscimento della sentenza Usa e la competenza al giudice italiano sulle questioni di affidamento e mantenimento dei bambini.
Si ringrazia il Sole 24 ore per la sentenza.
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