Diniego di rilascio del titolo esecutivo europeo e rimedi impugnatori: un chiarimento dal Tribunale di Novara.

Reclamo alla Corte d’appello per impugnare un provvedimento di diniego di certificazione del titolo esecutivo europeo. Lo ha stabilito il Tribunale di Novara, sezione civile, con provvedimento del 23 maggio con il quale il collegio giudicante ha colmato una lacuna del regolamento n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, che non si occupa degli strumenti per contestare un diniego di concessione del titolo esecutivo (Provvedimento). Al Tribunale si era rivolta una donna che aveva presentato un’istanza per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo di una sentenza emessa nel 2011, che non le era stata concessa. Il regolamento n. 805/2004, come è noto, si limita a prevedere che il rilascio del titolo esecutivo non può essere impugnato, ma nulla dice sulla possibilità di impugnare un diniego al rilascio del titolo. Una lacuna che i giudici di Novara hanno colmato con un ragionamento convincente. Prima di tutto – ha precisato il Tribunale di Novara – tenendo conto del silenzio dell’atto Ue è necessario far riferimento alla Guida pratica per l’applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo redatta dalla Commissione Ue http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf che fornisce chiarimenti applicativi. Nel caso di diniego la Guida offre tre soluzioni, con ciò ammettendo chiaramente la possibilità di contestare il diniego: la riproposizione dell’istanza, l’impugnazione della decisione di diniego se possibile in base alla legislazione nazionale e la possibilità per la parte di chiedere la procedura di exequatur in base al regolamento n. 44/2001. Tra le varie opzioni, il Tribunale di Novara ha ritenuto che fosse preferibile la seconda, partendo dal presupposto che la certificazione ha una funzione paramministrativa, ed è quindi  assimilabile a un atto di volontaria giurisdizione. Di conseguenza, il diniego è impugnabile in base all’art.  739 c.p.c. comma 1, seconda parte e quindi con reclamo alla Corte di appello. Fornita la soluzione e respinto il reclamo in quanto inammissibile proprio perché la ricorrente non si era rivolta alla Corte di appello competente, il Tribunale ha anche colto l’occasione per chiarire, con un articolato ragionamento, il rapporto tra rilascio della certificazione del titolo esecutivo e sentenze contumaciali passate in giudicato. A tal proposito,  – sostiene il Tribunale – “ove risultino rispettate le prescrizioni degli artt. da 13 a 17 ovvero del 18 del regolamento CE” è possibile concedere la certificazione.

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