Il radicamento sul territorio italiano apre la strada alla protezione umanitaria

La Corte di appello di Bari, I sezione civile, con sentenza del 17 aprile 2012 ha parzialmente accolto il reclamo di un cittadino nigeriano che aveva chiesto l’attribuzione dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o umanitaria (Procedimento camerale n.746 protezione internazionale). La Corte di appello ha condiviso la scelta di non concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria perché dai dati prodotti dinanzi alla Corte risultava che, malgrado lo zio del richiedente fosse stato ucciso per motivi politici, l’istante aveva potuto vivere per diversi anni in Nigeria. Tuttavia, questa constatazione – ha precisato la Corte d’appello – non può portare a concludere che, malgrado il decorrere di diversi anni da quegli episodi, il ricorrente fosse al sicuro. Con la conseguenza che sussistono seri motivi umanitari e deve, quindi, essere concessa la protezione umanitaria. Tanto più tenendo conto del radicamento sul territorio italiano del ricorrente come dimostrato anche da una lettera firmata da numerosi cittadini italiani sul legame dell’uomo con l’Italia, che costituisce un mezzo di prova atipico utilizzabile in questi procedimenti.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *