Doppia incriminazione ed estradizione: necessario distinguere tra illeciti amministrativi e reati

L’esame del rispetto della condizione della doppia incriminazione deve precedere ogni altra valutazione in materia di estradizione. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione che, nella sentenza del 9 maggio (n. 17406), ha accolto il ricorso di un cittadino russo e annullato la pronuncia della Corte di appello di Napoli che aveva dato il via libera alla richiesta di estradizione avanzata dalla Russia per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare relativo alla presunta commissione di contrabbando doganale. Ad avviso del ricorrente vi era stata una violazione della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 che vieta la consegna nel caso di reati tributari, doganali e valutari, nonché del principio della doppia incriminazione. Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha sottolineato che il Protocollo del 1978 all’indicata Convenzione ammette l’estradizione per i reati di contrabbando ma ha ritenuto che non vi fosse stata una preliminare valutazione dei giudici di di appello della doppia incriminazione. A questo riguardo la Corte di cassazione sottolinea che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare la depenalizzazione del reato di contrabbando doganale nel nostro ordinamento.

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