Nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica il giudice italiano può valutare diversamente il materiale probatorio acquisito dalla Sacra Rota

La Corte di appello competente, nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica è vincolata ai fatti accertati dal giudice ecclesiastico ma, in base alle regole del processo civile, può fornire una diversa valutazione del materiale probatorio. Se i giudici italiani evidenziano che la convivenza è stata breve e che il matrimonio è stato celebrato solo in conseguenza del concepimento del figlio e non con l’intento di vivere per sempre con il coniuge, è corretto presumere una riserva mentale degli sposi. Giusta quindi, precisa la Corte di cassazione nella sentenza del 30 marzo 2012, I sezione civile n. 5175/12, la delibazione della pronuncia ecclesiastica (doc212).

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