Gli Stati sono liberi di permettere di non testimoniare contro il partner solo ai coniugi regolarmente sposati. Nessun contrasto con la CEDU anche se i partner sono titolari del diritto al rispetto della vita familiare

La nozione di vita familiare non è confinata unicamente alla famiglia basata sul matrimonio e può includere anche le relazioni di fatto tra due persone, ma questo non comporta un obbligo per gli Stati di prevedere identici diritti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo che, grazie alla Grande Camera, con sentenza di oggi (Van Der Heijden contro Paesi Bassi, n. 42857/05, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905556&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), presa a maggioranza di 10 giudici contro 7, ha precisato che l’articolo 8, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, include anche le unioni di fatto. A patto che da un’insieme di fattori si possa desumere che una relazione presenta elementi equivalenti a quelli di una famiglia. Tra questi fattori, precisa la Corte, vi è la vita insieme, la durata della relazione, l’impegno ad avere figli. Detto questo, però, gli Stati non sono tenuti a far discendere gli stessi diritti a tutte le coppie e possono garantirne alcuni, come il diritto di non testimoniare in un processo penale, solo ai coniugi regolarmente sposati e ai partner di unioni registrate anche per assicurare la piena realizzazione della giustizia.

Alla Corte europea si era rivolta una donna che era stata convocata come testimone in un procedimento penale contro il proprio compagno, accusato di omicidio. La donna era comparsa in tribunale, ma si era rifiutata di testimoniare invocando la possibilità di utilizzare l’articolo 217, comma 3 del codice di procedura penale che consente al coniuge e al partner di un’unione registrata di non testimoniare contro il proprio familiare. Il tribunale olandese aveva respinto tale privilegio e aveva ordinato l’arresto della donna. La Corte suprema aveva confermato l’inesistenza di un diritto di non testimoniare giustificando la portata limitata dell’eccezione prevista nel codice di procedura penale per ragioni di certezza giuiridica. Di qui il ricorso della donna a Strasburgo che, però, ha dato torto alla donna. E’ vero – osserva la Corte – che il rapporto duraturo può rientrare nell’ambito dell’articolo 8, ma ciò non comporta un obbligo per gli Stati di equiparare i diritti di queste coppie a quelli delle coppie regolarmente sposate e che hanno costituito un vincolo formale. D’altra parte, – conclude la Corte – la donna avrebbe potuto sposarsi o registrare la propria unione per avvalersi dell’immunità dalla testimonianza concessa dal codice di procedura penale.

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