In un recente volume tutte le novità sul diritto di proprietà nella CEDU

Uno studio per fare luce sul diritto di proprietà tra diritto internazionale e diritto interno. E’ l’oggetto del volume del magistrato Roberto Conti, “Diritto di proprietà e CEDU”, da pochi giorni in libreria per la Aracne editore (29 euro). 

Il volume, costituito da 10 capitoli, parte da un’approfondita analisi relativa alla protezione del diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo con particolare riguardo alle evoluzioni recenti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche in tema di espropriazioni indirette. L’autore Roberto Conti passa poi a considerare gli sviluppi nella giurisprudenza interna con specifica attenzione  all’occupazione acquisitiva. Non manca un dettagliato esame dei criteri individuati per la corresponsione degli indennizzi dovuti dalle autorità nazionali nei casi di espropriazione e dei danni non patrimoniali da versare nei casi in cui un individuo subisca la perdita della proprietà.

1 Risposta
  • Ottavio
    dicembre 10, 2016

    ULTIMA NOVITA’ LEGATA IN GENERALE ALLE PRONUNCE DELLA CORTE E.D.U. ED IN PARTICOLARE A QUELLE RELATIVE ALL’ART. 1 PROT. 1:

    (VIOLAZIONE C.E.D.U. : LO STATO PAGA, MA POI SI RIVALE SULL’ENTE LOCALE … LA CONSULTA APPROVA)

    La Consulta respinge tutte le questioni poste a sostegno della non manifesta infondatezza circa la illegittimità costituzionale del “Diritto di rivalsa” dello Stato nei confronti dell’Ente locale che viola la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) per gli oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze della CorteEDU.
    La Consulta con sentenza n. 219 del 21 sett. 2016, ha risolto il caso che riguarda lo Stato Italiano, il quale costretto dalla Corte EDU al pagamento – circa € 900.000,00 – quale ristoro per un privato leso, ne attivava il recupero a carico del comune di San Ferdinando di Puglia, beneficiario dell’opera pubblica realizzata sul suolo ablato.
    Detto Ente Locale ha prodotto opposizione nanti il Tribunale di Bari, il quale a sua volta ha sollevato questione di legittimità costituzionale perché la norma in oggetto – art. 16 bis, comma 5, della L. n.11 del 2005 – che prevede la rivalsa, é irragionevole e sostanzialmente ingiusta.
    Preliminarmente la C. Costituzionale ha rilevato lo sforamento dei termini previsti per l’atto costitutivo comunale e ne ha quindi sancito l’inammissibilità .
    La contrarietà poi della rivalsa statale agli articoli 3-97-114-117/1°comma- 118 e 119/4° comma della Costituzione é stata dichiarata inammissibile perché argomentata genericamente. In particolare il Giudice barese non ha illustrato le ragioni della subordinazione del comune allo Stato.
    E’ inammissibile anche la “responsabilità del comune per fatto dello Stato” in quanto, sottolinea il Giudice delle Leggi, lo Stato può si rivalersi sul comune, però solamente se quest’ultimo si sia reso responsabile di violazioni di disposizioni della C.E.D.U. (art. 16 bis , 5° comma).
    In merito alla “retroattività”, la Consulta sottolinea che l’art. 16 bis in questione é una disposizione di carattere processuale e al fine della sua applicabilità rileva l’avvenuto accertamento della violazione della C.E.D.U. , che la Corte Edu ha accertato con sentenza di condanna.
    il Giudice rimettente aveva ravvisato inoltre anche la lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione stante l’impossibilità del comune di difendersi dinanzi alla Corte EDU.
    La Corte Costituzionale ha dichiarato, tale ultima questione, infondata poiché l’art. 24 attiene all’ordinamento interno e non al procedimento dinanzi alla Corte EDU dove la compressione del diritto di difesa si é realizzato .
    L’inerzia dello Stato in tale giudizio risulta pertanto un mero fatto.
    Ciò detto v’è da chiedersi: giungeranno a conclusione le esecuzioni, oltre quella per il caso San Ferdinando di Puglia, pendenti sul nostro territorio nazionale in materia di rivalsa per condanne della Corte EDU e sopratutto ne giungeranno di nuove (e più pesanti) ?

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