Non possono essere applicate le norme nazionali sulla giurisdizione se mancano indizi probatori idonei a dimostrare che il convenuto non ha il domicilio nel territorio dell’Unione

Le norme nazionali in materia di giurisdizione si applicano al posto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale solo se il giudice di uno Stato membro adito ha indizi probatori che lo portano a ritenere che il convenuto cittadino comunitario è “effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione”. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 15 marzo (causa C-292/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120445&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61154), investita di un rinvio pregiudiziale dei giudici tedeschi alle prese con l’istanza di una donna che aveva richiesto un risarcimento danni per la pubblicazione di una sua fotografia nuda in un sito internet il cui dominio riportava un indirizzo nei Paesi Bassi. La donna aveva avviato l’azione in Germania in base al regolamento n 44/2001. Una scelta che ai giudici Ue appare corretta: in assenza di indizi probatori che portano a escludere il domicilio del convenuto nello spazio Ue, la competenza va determinata in base al regolamento e, quindi, nel caso di specie, secondo l’articolo 5, par. 3 che attribuisce la competenza, in materia di illeciti civili dolosi o colposi “davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Via libera, poi, osserva la Corte, alla possibilità di pronunciare una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto che non è stato possibile reperire e che in base al diritto nazionale ha ricevuto una notificazione mediante pubblicazione. Necessario però che il giudice adito, nel rispetto anche della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione svolga ogni ricerca secondo i principi di buona fede e di diligenza per rintracciare il convenuto. Detto questo, però, la Corte di giustizia precisa che la sentenza contumaciale non può essere certificata come titolo esecutivo europeo in base al regolamento n. 8o5/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

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