L’immunità dei capi di Stato dalla giurisdizione nei procedimenti dinanzi a giudici nazionali non arretra malgrado la commissione di crimini contro l’umanità

L’applicazione della regola di diritto internazionale generale in materia di immunità di capi di Stato non permette ai giudici dei tribunali statunitensi di ammettere la propria giurisdizione anche nel caso di commissione di crimini contro la popolazione civile da parte di capi di Stato. E’ quanto affermato nella sentenza del 29 febbraio 2012 (U.S District Court, Civil Action n. 11-235, Manoharan e altri c. Rajapaksa, https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv0235-20) con la quale la District Court, nella memorandum opinion del giudice Kollar-Kotelly ha respinto il ricorso presentato da tre cittadini dello Sri Lanka nei confronti del Presidente  Rajapaksa sulla base del Torture Victim Protection Act del 1991. E questo malgrado lo stesso giudice riconosca che siano stati commessi abusi e gravi violazioni del diritto internazionale. I ricorrenti avevano anche invocato, per fondare la giurisdizione dei giudici Usa, lo Statuto della Corte penale internazionale che, però, – ha stabilito la District Court – non sposta in alcun modo l’applicazione della regola dell’immunità dei capi di Stato dinanzi ai giudici nazionali. D’altra parte, gli stessi ricorrenti non hanno fornito esempi di tribunali interni che hanno ammesso l’esistenza di un’eccezione alla regola dell’immunità dalla giurisdizione di capi di Stato nelle azioni di responsabilità civile.

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