Competenza sussidiaria nel regolamento Ue sulle successioni: precisazioni da Lussemburgo

Con la sentenza depositata il 7 novembre nella causa C-291/23 (Hantoch, C-291:23) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito la corretta applicazione del criterio della competenza sussidiaria in base al regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. È stato il Tribunale del Land di Düsseldorf a sollevare il quesito pregiudiziale prima di risolvere la controversia in materia successoria che riguardava i figli di un cittadino tedesco ed egiziano che, dopo aver lavorato in Germania, era rientrato in Egitto. L’uomo aveva indicato come erede testamentario un solo figlio e, quindi, l’altro, al momento della morte del padre, si era rivolto ai giudici tedeschi per ottenere una somma come diritto di riserva ereditaria. Tuttavia, il fratello aveva contestato la competenza dei giudici tedeschi ritenendo che la giurisdizione fosse dei tribunali egiziani e così il Tribunale del Land ha chiesto alla Corte Ue un chiarimento sulla competenza sussidiaria che attribuisce la giurisdizione ai giudici del Paese Ue in cui si trovano i beni ereditari se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro e a condizione che il defunto possegga la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o la precedente residenza abituale, a patto che non siano trascorsi oltre 5 anni rispetto al cambiamento di residenza (articolo 10). Malgrado il regolamento non indichi il momento in cui valutare se i beni ereditari si trovino in uno Stato membro, la Corte ha precisato che l’accertamento va fatto tenendo conto della morte del de cuius poiché ancorare la valutazione a quel momento assicura ai cittadini la possibilità di “organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto”, anche controllando i diritti degli eredi e dei legatari e dei creditori dell’eredità. Di conseguenza, il giudice di uno Stato membro, per verificare la sua competenza sussidiaria, deve accertare che i beni ereditari si trovino nello Stato membro non nel momento in cui il giudice è adito, ma nel momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta.

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