Giudici nazionali e rinvio pregiudiziale: pubblicate le raccomandazioni per la corretta presentazione delle domande

Dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore  il regolamento (UE) 2024/2019, che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha portato al passaggio sulla competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale su alcune materie dalla Corte al Tribunale. In ragione di questa importante modifica, la Corte Ue ha deciso di aggiornare le raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali (che, in realtà, presentano pochi elementi di novità), per la corretta presentazione delle domande in via pregiudiziale (rinvii pregiudiziali). A seguito dell’entrata in vigore del regolamento, dal 1° ottobre 2024, le questioni relative al sistema comune dell’IVA, ai diritti di accisa, al codice doganale, alla classificazione tariffaria delle merci, alla compensazione pecuniaria e all’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto e al sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra passano nella competenza del Tribunale salvo nei casi in cui l’intervento richieda una decisione di principio in grado di incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione.

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 ottobre, serie C, le raccomandazioni sono funzionali a garantire che i giudici nazionali, prima di adire la Corte o il Tribunale, rispettino non solo la forma e il contenuto, ma siano consapevoli della necessità di un’analisi preliminare prima di decidere di sospendere il procedimento nazionale e rivolgersi a Lussemburgo. Il nuovo testo guida anche i giudici nazionali nella corretta individuazione dell’organo giurisdizionale – Corte o Tribunale – al quale sottoporre la domanda ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti Ue. Nel documento pubblicato il 9 ottobre, così come nei testi adottati in passato, sono descritte le caratteristiche essenziali del procedimento e gli elementi necessari per rivolgere la domanda pregiudiziale ai giudici UE, con l’aggiunta dei parametri per la corretta presentazione delle domande in relazione all’organo giurisdizionale competente. Nella prima parte del documento sono analizzate le disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale, le regole sulla protezione dei dati personali e l’anonimizzazione, la trasmissione del fascicolo, le caratteristiche dell’interazione tra rinvio pregiudiziale e procedimento nazionale. Nella seconda sezione sono richiamate le regole applicabili alle domande in via pregiudiziale che richiedono particolare celerità (procedimento accelerato e procedimento d’urgenza) e nell’allegato è fornito uno schema sintetico sugli elementi principali che devono essere contenuti nella domanda pregiudiziale, nonché le modalità di trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

La domanda pregiudiziale, in ogni caso, – come chiarito anche nelle raccomandazioni – è trattata in modo sostanzialmente identico dalla Corte o dal Tribunale. In ultimo, è precisato che salva l’ipotesi eccezionale di riesame, che ha carattere eccezionale (paragrafi 38 e 39 delle raccomandazioni), le decisioni rese dal Tribunale sono definitive “e hanno la stessa portata di quelle della Corte”.

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