La guerra in Ucraina non ferma l’estradizione

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 36440 depositata il 30 settembre ha respinto il ricorso di un cittadino ucraino nei confronti del quale la Corte di appello di Genova aveva disposto l’estradizione su richiesta della Corte distrettuale di Poltave, Ucraina (estradizione). La Cassazione ha ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in alcuni ricorsi di cittadini contro l’Ucraina, non ha adottato misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del regolamento della Corte “ritenendo la situazione delle istituzioni sotto controllo, atteso l’impegno volto a garantire i diritti umani fondamentali e la sicurezza dei detenuti”. La Suprema Corte ammette che l’Ucraina ha subito, anche in territori non interessati direttamente dai combattimenti di terra, attacchi missilistici e bombardamenti, ma che ciò non incide sulla posizione del ricorrente anche in ragione delle garanzie fornite dall’autorità giudiziaria la quale ha specificato che l’estradando sarà detenuto in un istituto di pena in una zona non interessata dagli eventi bellici. Né è stato dimostrato che il detenuto possa andare incontro alla legge marziale militare. Nella richiesta arrivata dall’Ucraina è stato garantito il pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed è stato chiarito che le restrizioni dovute alla legge marziale non incidono sull’articolo 6 della Convenzione europea, che garantisce l’equo processo. La Cassazione ha poi escluso di poter considerare il motivo di ricorso basato sulle regole di mobilitazione e reclutamento forzato vigenti in Ucraina in quanto il ricorrente non ha sollevato tale questione in appello. Via libera, quindi, all’estradizione.

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