Decreto-legge infrazioni: interventi sul lavoro stagionale e sulla cooperazione giudiziaria penale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 intitolato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (DL infrazioni). L’obiettivo del decreto, già calendarizzato per la conversione in legge (A.C. 2038), è provare a bloccare le procedure d’infrazione aperte nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea. L’articolo 37 della legge n. 234/2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” prevede che il Governo possa adottare anche atti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea se  “necessari a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento” e se il termine “per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all’anno di riferimento”. Così, in modo analogo al 2023, il Governo è intervenuto con il decreto legge n. 131/2024 con riferimento a 15 procedure di infrazione e a 1 caso EU Pilot. Gli interventi vanno dalla questione delle concessioni demaniali, con un intervento che non sarà sicuramente risolutivo, alla cooperazione giudiziaria penale, dall’ambiente ad alcune questioni in materia di lavoro.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, l’articolo 3 del decreto legge introduce modifiche al codice di procedura penale per assicurare il pieno rispetto della direttiva 2013/48/Ue relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Altri interventi, sempre in questo campo, sono rivolti a migliorare l’efficienza amministrativa – contabile del Ministero della giustizia con particolare attenzione all’attuazione della direttiva 2011/7/UE per superare i ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali. Ai minori è dedicato l’articolo 5 per rafforzare le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati con particolare riguardo al completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per gli imputati minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali.  Nel campo della normativa Ue sul diritto del lavoro, il decreto-legge, all’articolo 9, modifica l’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico immigrazione) in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi prevedendo che il datore di lavoro, che mette a disposizione del lavoratore un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo “rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore” sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Inoltre, con la modifica introdotta dall’articolo 9 si afferma una presunzione in base alla quale il canone deve sempre essere considerato eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione. Questa modifica dell’apparato sanzionatorio dovrebbe permettere la chiusura del procedimento n. 2023/2022 avviato dalla Commissione europea in ragione del fatto che l’Italia non ha recepito correttamente la direttiva 2014/36/UE.  Modificato, inoltre, l’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato (articolo 11 del decreto-legge). Un intervento finalizzato ad arrivare alla chiusura della procedura d’infrazione n. 2014/4231 che stabilisce a priori un massimale per i risarcimenti, sistema che compromette l’effetto dissuasivo voluto dal legislatore Ue perché, raggiunto l’importo massimo stabilito nell’ordinamento interno, si preclude l’obiettivo della direttiva n. 1999/70 che si occupa della trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. La limitazione prevista nell’ordinamento italiano sarà così rimossa dando la possibilità al giudice di condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno al lavoratore senza il limite indicato.

Sempre in materia di rapporti di lavoro, con l’articolo 12 sono introdotte modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che permetterà la chiusura della procedura d’infrazione n. 2014/4231. Al centro dell’intervento legislativo la questione del personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. Anche in questo caso, la Commissione aveva mosso critiche all’Italia per la disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare evidenziando una situazione in cui non vi era un particolare favore verso il lavoratore danneggiato. Pertanto, in questa direzione, il decreto interviene sulle modalità e l’entità di risarcimento del danno derivante dall’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma – come chiarisce la relazione illustrativa – “la disciplina vigente relativa alla previsione di risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative”. Per la situazione specifica di danno derivante dall’abuso del ricorso a contratti a termine sarà prevista un’indennità compresa tra un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare l’esistenza di un danno ancora maggiore. L’indennità risarcitoria è, quindi, garantita senza oneri probatori sul lavoratore. Inoltre, si instaura un doppio binario perché la quantificazione predisposta in modo automatico ha in sé una capacità afflittiva in quanto tiene conto dei contratti in successione e della durata complessiva del rapporto di lavoro, lasciando, in ogni caso, la possibilità al lavoratore di dimostrare l’esistenza di un maggior danno.

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