La Cassazione interviene sulla natura dichiarativa del riconoscimento dello status di apolide

Il riconoscimento dello status di apolide ha natura dichiarativa e, quindi, per l’accertamento di tale status non è richiesto di attendere il quinquennio di residenza legale sul territorio italiano dal momento in cui vi è stato il riconoscimento dello status attraverso una pronuncia in sede giudiziale. Di conseguenza, il riconoscimento giudiziale già comporta l’esistenza dello status e i diritti ad esso connessi. È la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 22991 depositata il 21 agosto (22991) a stabilirlo, precisando il carattere dichiarativo del riconoscimento dell’apolidia in linea con la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, ratificata con legge 306/1962. Il ricorso era stato presentato da una cittadina russa che era nata in una regione oggi compresa nell’Uzbekistan, arrivata in Italia nel 1990. Il Tribunale dell’Aquila aveva accolto la domanda di riconoscimento dello stato di apolide, ma aveva respinto le altre richieste legate alla concessione della cittadinanza italiana anche perché, a dire dei giudici, bisognava attendere che, rispetto al momento del riconoscimento dello status di apolidia, fosse presente il requisito della residenza legale da almeno cinque anni che andavano calcolati dal momento del riconoscimento dell’apolidia. Proprio questo calcolo e, in particolare, il momento dal quale iniziare a calcolare la residenza legale, non ha convinto la Cassazione che ha condiviso la posizione della ricorrente secondo la quale, in base all’articolo 1 della Convenzione di New York, che definisce la nozione di apolidia, il provvedimento giudiziale che attesta l’apolidia al pari di quello amministrativo hanno natura dichiarativa, con la conseguenza che lo status è ottenuto nel momento della pronuncia. La Corte ha invece respinto il terzo motivo di ricorso circa la responsabilità dell’Amministrazione per lesione del legittimo affidamento in ordine all’avvenuto riconoscimento dello status di apolide e per i ritardi nel riconoscimento tenendo conto che un accertamento dei fatti era comunque necessario.

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