Scatta la competenza del Tribunale Ue anche in materia di rinvii pregiudiziali

Modifiche nel sistema di rinvio pregiudiziale con nuove competenze al Tribunale Ue, ampliamento del sistema di notifiche, dal punto di vista soggettivo, dei rinvii pregiudiziali anche ad altre istituzioni dell’Unione, trasparenza rafforzata ed estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni. Un insieme di modifiche che mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia dell’Unione europea e a migliorare il trattamento delle cause. In questa direzione, sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 12 agosto, diversi atti tra i quali quello contenente le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (2024/2095, Mod. reg. Tribunale), quello relativo al regolamento di procedura della Corte di giustizia (2024/2094, Reg. procedura Corte Ue), le modifiche al Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (2024/2019, Modifiche Prot. 3 Corte Ue). A questi si aggiungono la decisione del Tribunale relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia (2024/2096, Notifiche atti processuali) e le nuove norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (2024/2097, Norme pratiche Tribunale).

La novità più rilevante è senza dubbio il trasferimento in materia di competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale che riguarda, a partire dalle questioni sollevate dal 1° ottobre 2024, sei materie: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Già con il Trattato di Nizza era stata prevista la competenza del Tribunale, ma nulla era stato fatto per consentirne la concreta attuazione. L’aumento del numero di rinvii pregiudiziali e l’aumento del carico di lavoro della Corte UE ha portato alla modifica dei regolamenti che permetterà al Tribunale di esercitare questa nuova competenza per le materie indicate (che costituiscono il 20% dei rinvii pregiudiziali) sulle quali si è già consolidata la giurisprudenza della Corte di giustizia che, in ogni caso, mantiene la propria competenza nei casi in cui siano sollevate questioni interpretative di diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di diritto internazionale pubblico o di principi generali di diritto dell’Unione. In ogni caso, il Tribunale potrà rinviare alla Corte una causa che, pur rientrando nella propria competenza, richieda una decisione di principio in grado di incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione. 

Tra le modifiche di carattere generale, vi è l’allargamento dei soggetti ai quali la Corte è tenuta a notificare le domande di pronuncia pregiudiziale ricevute che, oltre agli Stati membri e alla Commissione, coinvolgeranno il Parlamento europeo, il Consiglio, la Banca centrale europea, con connessa possibilità di depositare osservazioni scritte o memorie. Nel segno della trasparenza, è poi prevista la pubblicazione sul sito internet della Corte delle memorie e delle osservazioni scritte “entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa”, a meno che l’interessato non si opponga alla pubblicazione dei propri atti. 

Per quanto riguarda la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni, è stata disposta l’estensione di detta procedura anche ad altre decisioni pronunciate dal Tribunale. La modifica sarà applicabile dal 1° settembre 2024 e riguarderà non solo le decisioni emesse dalle quattro commissioni di ricorso indicate dall’articolo 58 bis dello Statuto (Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (EUIPO), Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia Ue per la sicurezza aerea (AESA), ma anche sei nuove commissioni quali il Comitato di risoluzione unico (SRB), l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAPP) e l’Agenzia Ue per le ferrovie (ERA).

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