Obblighi informativi e regolamento Dublino III: la Cassazione applica il diritto Ue secondo l’interpretazione di Lussemburgo

Con l’ordinanza 22911 depositata il 19 agosto, la prima sezione civile della Corte di Cassazione (22911) è intervenuta a stabilire, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli obblighi informativi fissati dal regolamento n. 604/2013 (Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino pachistano obbligato al trasferimento in Francia, Stato nel quale aveva presentato la domanda di protezione internazionale ritenendo che non erano stati rispettati gli obblighi informativi e procedurali fissati dall’articolo 4 del regolamento Dublino, più ampi di quelli stabiliti dall’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25. All’uomo era stato consegnato un opuscolo informativo secondo il decreto legislativo, ma non l’opuscolo cd. comune previsto dagli articoli 4 e 5 del regolamento n. 604/2013. Per la Suprema Corte, la mancata consegna dell’opuscolo comporta la nullità del provvedimento di trasferimento anche perché sussiste una differenza di contenuto “tra gli opuscoli informativi relativi alla procedura di trasferimento e a quella di riconoscimento della protezione internazionale, così come disciplinati dall’art. 16-bis del regolamento n. 1560/2003, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 118/2014”. Quest’interpretazione è conforme alle sentenze del 30 novembre 2023 della Corte Ue che, in particolare nelle cause riunite C-228/21 e altre, ha chiarito che l’obbligo di fornire le informazioni secondo l’opuscolo comune “s’impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico…quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione…che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico…”. Pertanto, gli obblighi informativi del regolamento Ue hanno un contenuto diverso rispetto agli obblighi previsti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale ed è necessaria la consegna dell’opuscolo comune “la cui omissione comporta l’annullamento del decreto di trasferimento, indipendentemente dallo svolgimento del colloquio personale”, a meno che l’amministrazione competente non dimostri che il soggetto interessato abbia potuto far valere i propri argomenti in grado di incidere sul risultato del procedimento amministrativo. Annullato, così, il decreto di trasferimento.

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