Vittimizzazione secondaria: la Cassazione precisa gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto Ue

In base al diritto dell’Unione europea spetta al giudice nazionale effettuare il bilanciamento tra l’accertamento processuale dei reati e la tutela della dignità e della personalità della vittima. Di conseguenza, non sussiste, se c’è il rischio di vittimizzazione secondaria, l’obbligo incondizionato di svolgere un incidente probatorio. È la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 17521 depositata il 2 maggio (17521), con la quale la Corte ha chiarito l’incidenza della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (ratificata dall’Italia con legge n. 172 del 1° ottobre 2012) e della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (http://www.marinacastellaneta.it/blog/vittime-di-reato-la-commissione-presenta-la-nuova-proposta-di-direttiva.html), recepita in Italia con Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212. Nel caso in esame, il pubblico ministero aveva presentato una richiesta di incidente probatorio per l’escussione di un minore ritenuto vittima di maltrattamenti da parte del padre, che era stata respinta dal Tribunale di Barcellona (Sicilia). Così, il provvedimento è stato impugnato in Cassazione che, però, è arrivato alla stessa conclusione. La Suprema Corte, ricostruita la portata dell’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale che contempla un’ipotesi di incidente probatorio ritenuto “speciale o atipico” svincolata dalla non rinviabilità della prova al dibattimento e che è stata introdotta per assicurare la protezione dei minori ai sensi della Convenzione di Lanzarote, sottolinea che va evitata la vittimizzazione secondaria come richiesto “dall’assetto normativo sovranazionale” proprio attraverso l’incidente probatorio speciale. Il giudice per le indagini preliminari – precisa la Cassazione – può rigettare la richiesta di incidente probatorio della persona offesa vulnerabile e tale ordinanza non può poi essere impugnata proprio perché, in questi casi, il giudice ha un potere discrezionale che deve esercitare tenendo conto delle esigenze di tutela della vittima. Nel respingere il ricorso del pubblico ministero, la Cassazione ha evidenziato che gli obblighi internazionali vincolano lo Stato italiano che deve evitare la vittimizzazione secondaria del soggetto debole “per effetto della reiterazione dell’atto istruttorio, ma non sanciscono l’obbligo incondizionato di assunzione delle dichiarazioni di tale soggetto nelle forme dell’incidente probatorio, escludendo ogni sindacato giudiziale sul punto”, in linea con l’articolo 20 della direttiva 2012/29/UE che richiama espressamente il rispetto della discrezionalità del giudice. La direttiva, inoltre, “non elide ma lascia espressamente integro l’ambito di discrezionalità del giudice alla decisione in ordine assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio” e, nell’effettuare il bilanciamento tra i diritti in gioco, l’autorità nazionale deve prioritariamente tendere ad evitare la vittimizzazione secondaria del soggetto vulnerabile chiamato a deporre. Respinto, così, il ricorso. 

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